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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35917/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Novara sostenendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto: il Tribunale aveva ritenuto che si trattasse di tentativo di rapina impropria, mentre il PM sosteneva che era configurabile la rapina impropria aggravata consumata. Inoltre ha dedotto errata applicazione di norme penali (art. 606 c.p.p., art.133 c.p., art.69 c.p.) in riferimento al trattamento delle circostanze e ha censurato la mancata e illogica motivazione sul prevalere dell'attenuante (art.62 n.4 cod.pen.) rispetto all'aggravante (art.628 co.3 n.1 c.p.) soprattutto quanto a Horomei, segnalando anche la mancata considerazione dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha rilevato che il Tribunale ha confuso la sottrazione con l'impossessamento, mentre la legge (e la giurisprudenza di legittimità) considerano consumata la rapina impropria quando è avvenuta la sottrazione abbinata all'uso immediato di violenza o minaccia, senza che sia necessario un pieno e autonomo impossessamento. Perciò la Corte ha qualificato il fatto come concorso in rapina impropria aggravata consumata, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per il trattamento sanzionatorio; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato motivi per vizio di diritto e carenza/mancanza di motivazione ai sensi delle lett. b) ed e).

  • art. 628, comma secondo, c.p.

    «Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».

    La Corte interpreta la norma nel senso che la consumazione della rapina impropria si verifica con la sottrazione seguita immediatamente da violenza o minaccia; non è richiesto un pieno impossessamento della cosa per la consumazione.

  • art. 133 c.p.

    Norma sul cumulo giuridico delle pene; il ricorso lamentava errata applicazione rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio per Horomei.

  • art. 69 c.p.

    Norma relativa alla recidiva/reattività del reo (aggravante); il ricorrente ha contestato che il giudice non abbia adeguatamente considerato i precedenti nel bilanciamento tra circostanze.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante (speciale tenuità del danno patrimoniale) che il Tribunale aveva ritenuto prevalente; la Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione che spiegasse la prevalenza rispetto alle aggravanti nel caso concreto.

  • art. 628, co. 3, n. 1 c.p.

    Aggravante relativa alla rapina impropria; contestata la valutazione comparativa fra questa aggravante e l'attenuante riconosciuta dal Tribunale, in particolare con riferimento a Horomei.

  • Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 (Reina)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte: è configurabile il tentativo di rapina impropria quando vi sia solo apprensione della cosa e successiva violenza; tuttavia la stessa giurisprudenza spiega che la rapina impropria può perfezionarsi già con la sottrazione seguita da violenza, senza bisogno dell'impossessamento pieno. La Corte l'ha utilizzata per chiarire il corretto momento consumativo.

Massime di principio

  • Per la rapina impropria la consumazione può avvenire con la sola sottrazione seguita immediatamente da violenza o minaccia: non è necessario dimostrare un completo impossessamento della cosa.
  • La distinzione tra sottrazione (apprensione) e impossessamento (spossessamento) è cruciale per qualificare il fatto come tentativo o consumazione; il giudice deve motivare chiaramente perché ritiene che non si sia avuta la consumazione.
  • La presenza di videosorveglianza o di continuo controllo da parte della vigilanza non esclude automaticamente la consumazione della rapina impropria se vi è stata sottrazione seguita da violenza o minaccia mirata a garantirsi il possesso o l'impunità.
  • Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudice deve esplicitare e motivare la valutazione, considerando anche precedenti e recidiva quando pertinenti; la mancata considerazione o motivazione può determinare annullamento in cassazione.
  • La Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto quando il tribunale abbia applicato erroneamente la fattispecie: ciò comporta rinvio per la determinazione della pena in base alla corretta qualificazione.

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