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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21370/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al merito, la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato e determinato la pena resta ferma, poiché i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/05/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva affermato la responsabilità penale per una condotta qualificata dalla Corte come raggiro ai danni della persona offesa, con riferimento alla corretta individuazione della persona offesa stessa e alla restituzione in contanti della somma di denaro ricevuta in prestito dall'amico. I motivi di ricorso sono due: con il primo si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità; con il secondo si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ritiene entrambi i motivi inammissibili: il primo perché generico e privo di specificità, nonché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; il secondo perché anch'esso aspecifico e comunque attinente al trattamento punitivo, sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità deriva non solo dalla genericità, ma anche dalla mancata correlazione con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena può essere adeguatamente motivata mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi per la commisurazione sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre in forma generica le doglianze già formulate nei gradi di merito.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti se non si indicano specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La censura sulla responsabilità è inammissibile se mira soltanto a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio rispetto a quella, logica e giuridicamente corretta, adottata dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non arbitraria.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente se dà conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p. e, specie quando la pena sia inferiore alla media edittale, non richiede un apparato argomentativo particolarmente analitico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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