Cassazione Penale, Ordinanza n. 21063/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre i termini perentori di legge. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dalla motivazione emerge però che il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio previsto dalla legge: la sentenza di appello è stata emessa il 13 marzo 2025 e depositata l'11 giugno 2025, mentre il ricorso è stato proposto solo il 3 ottobre 2025, quindi tardivamente rispetto al termine di 90 giorni richiamato dalla Corte. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
Individua il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in appello: resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato per le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto nel rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge; la loro inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non entra nel merito delle censure e dichiara l'inammissibilità con le conseguenze di legge.
- La tardività dell'impugnazione costituisce una preclusione processuale autonoma e assorbente rispetto ad ogni questione di merito.
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