Cassazione Penale, Sentenza n. 399/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per tentato furto pluriaggravato in concorso. Contestano il giudizio di responsabilità (soprattutto la riconduzione del conducente del furgone al reato), l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone e la ritenuta recidiva (per OGLIARO), l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art.62 n.4 cod. pen. (danno di speciale tenuità), la misura del trattamento sanzionatorio e, per FRANZESE, il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. Sostengono inoltre che l'allontanamento dal luogo poteva costituire desistenza volontaria e che solo due imputati erano stati visti armeggiare.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili come generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logica, congrua e sufficiente, che gli elementi indiziari (due persone sorprese ad armeggiare con una mazza di ferro sulla serranda, serranda parzialmente sollevata, conducente del furgone in attesa con l'arnese rinvenuto nel mezzo) costituissero idonea e univoca prova del tentativo di furto in concorso e giustificassero l'aggravante del numero delle persone e la recidiva per OGLIARO. Ha condiviso l'esclusione delle attenuanti (compresa quella di speciale tenuità) perché il danno non era irrisorio e ha ritenuto legittima la determinazione delle pene in misura prossima al minimo edittale. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di non menzione proposta per la prima volta in Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'attenuante del danno di speciale tenuità in senso restrittivo: richiede un pregiudizio lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio, considerando anche gli effetti pregiudizievoli sulla persona offesa; perciò l'attenuante è stata esclusa nella specie
Richiamato come criterio per la determinazione della pena; la Corte conferma che la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio tra i limiti edittali è insindacabile in Cassazione se la pena è applicata in misura media o prossima al minimo e la motivazione richiama criteri di adeguatezza, equità o la gravità del fatto
art. 606, comma ultimo, cod. proc. pen.
art. 606 cpv. cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la preclusione per le questioni e le istanze sollevate per la prima volta in Cassazione (es. richiesta di non menzione), dichiarandole inammissibili se non dedotte già nei gradi precedenti
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre una semplice rivalutazione alternativa dei fatti: i ricorsi che chiedono una riletura puramente fattuale del materiale probatorio sono inammissibili quando la decisione di merito è sorretta da argomentazione logica e coerente
- L'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62 n.4) richiede un danno economico pressoché irrisorio e la valutazione degli effetti pregiudizievoli: se il danno o le conseguenze non sono talmente minime, l'attenuante va esclusa
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che si limiti a indicare gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità della condotta, precedenti, recidiva); non è necessario esaminare ogni elemento favorevole evocato dalla difesa
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di vizi di motivazione o errori di diritto; frasi generiche come 'pena congrua' sono spesso ritenute sufficienti se il trattamento è vicino al minimo
- Domande o benefici sollevati per la prima volta in Cassazione (ad es. non menzione) sono generalmente preclusi ex art.606 cpv. c.p.p., salvo che ricorrano condizioni particolari già previste dalla legge
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