Cassazione Penale, Ordinanza n. 09730/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, con pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa, contestando un solo profilo: la difesa chiedeva l'esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. In particolare, deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulla sussistenza della riprovevolezza della condotta e della pericolosità sociale dell'imputata, senza valorizzare correttamente la natura dei precedenti penali e discostandosi dalla giurisprudenza richiamata. Con memoria successiva la difesa ha insistito nelle stesse deduzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente reiterativa di una doglianza già esaminata e disattesa dalla Corte di appello e che il ricorso non si confrontasse con la motivazione impugnata, la quale aveva escluso la richiesta di non applicare la recidiva valorizzando il compendio probatorio e l'indice di maggiore pericolosità desumibile dalle modalità del fatto, dalla natura e quantità delle sostanze e, in particolare, dall'occultamento e introduzione in carcere di considerevoli quantitativi di stupefacenti diversi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice base della condanna già confermata nei gradi di merito, relativa a fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
recidiva reiterata specifica infraquinquennale
circostanza contestata e mantenuta dai giudici di merito sulla base di elementi sintomatici di maggiore pericolosità sociale.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 86 del 2000
richiamata come parametro per escludere che, nel caso concreto, la parte avesse proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- L'esclusione o il mantenimento della recidiva richiede una valutazione concreta degli indici di pericolosità sociale desumibili dalle modalità del fatto, dalla natura e quantità delle sostanze o degli altri elementi fattuali rilevanti.
- In materia di ricorso per cassazione, la mera affermazione di un vizio motivazionale non è sufficiente se la sentenza impugnata offre una motivazione puntuale e non efficacemente censurata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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