Cassazione Civile, Ordinanza n. 17112/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione e al correlato ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Ha articolato sei motivi: violazione degli artt. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10-bis della L. 241/1990; violazione dell'art. 13, comma 3, del testo unico immigrazione per omessa motivazione e nullità del decreto di espulsione; dedotta inespellibilità per violazione del diritto alla salute in ragione dell'emergenza Covid-19; inesistenza e/o nullità dell'ordine del questore; omessa motivazione dell'ordine del questore sulle ragioni per cui non sarebbe stato possibile l'accompagnamento alla frontiera o il trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Il ricorso risultava notificato al solo Ministero dell'interno, pur indicando nell'intestazione anche la Prefettura di Potenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso all'esito dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, il ricorso deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emesso il decreto impugnato e notificato presso la stessa. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato proposto contro il Ministero dell'interno e notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato, è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché il procedimento è esente.
Norme richiamate
norma richiamata dai motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali, ma non è stata esaminata nel merito per la declaratoria di inammissibilità
artt. 3, 7, 8 e 10-bis L. 241/1990
invocati dal ricorrente a sostegno di dedotte violazioni procedimentali del decreto di espulsione
art. 13, comma 3, d.lgs. immigrazione
art. 13, terzo comma, TU immigrazione
richiamato per censurare l'asserita omessa motivazione e nullità del decreto di espulsione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 13 comma 1 quater D.P.R.
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato, in quanto il procedimento è esente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva va individuata nell'autorità che ha emanato il decreto impugnato, e il ricorso deve essere notificato presso tale autorità.
- La mancata proposizione del ricorso nei confronti della corretta autorità emanante, con notificazione effettuata ad un diverso soggetto, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non provvedere sulle spese e, se il procedimento è esente, escludere il raddoppio del contributo unificato.
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