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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18908/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma che aveva ritenuto un imputato colpevole del reato di tentato incendio, riqualificando l'originaria imputazione di incendio ex art. 423 c.p. I fatti descritti riguardavano un'azione posta in essere in concorso con un coimputato: quest'ultimo avrebbe versato benzina nella sala accoglienza di un ristorante, mentre l'imputato avrebbe svolto, previo accordo, la funzione di accompagnarlo sul posto. La condanna era stata pronunciata a tre anni di reclusione, con esclusione della recidiva e applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Nel ricorso per cassazione si deducevano due motivi: il primo, cumulativamente ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., lamentava difetto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di incendio e violazione di legge per l'inutilizzabilità delle intercettazioni; il secondo denunciava, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e della ricostruzione storica della vicenda, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato sia la ricostruzione dei fatti sia la qualificazione giuridica, evidenziando che le modalità dell'azione e l'uso di un liquido accelerante rendevano evidente la finalità di provocare un incendio; ha inoltre escluso la sussistenza delle dedotte violazioni di legge processuale. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia congruamente e logicamente motivata, senza necessità di esaminare tutti i parametri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    originaria contestazione di incendio, poi riqualificata in tentato incendio

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    dedotto per asserita violazione di legge processuale e vizio motivazionale

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto per vizio di motivazione sia sull'elemento soggettivo sia sul trattamento sanzionatorio

  • art. 133 c.p.

    richiamato per affermare che il giudice di merito non deve necessariamente esaminare tutti i parametri, purché la motivazione sulla pena sia congrua e logica

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o degli elementi probatori quando il ricorso si risolva nella mera contestazione della ricostruzione storica operata dai giudici di merito.
  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico e completo della ricostruzione del fatto e delle ragioni della qualificazione giuridica, senza reali lacune o contraddizioni percepibili dal testo.
  • Nel reato di incendio, la modalità dell'azione e l'impiego di un liquido accelerante possono costituire indice significativo della direzione dell'azione verso la produzione dell'evento incendio e della relativa componente soggettiva.
  • Le doglianze sull'inutilizzabilità di elementi probatori devono confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e non possono tradursi in un generico dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata in modo congruo e coerente, non è sindacabile in cassazione mediante una richiesta di diversa valorizzazione dei dati fattuali; non è necessario che siano esaminati in modo analitico tutti i parametri dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIncendio e disastro
RamiProcesso penaleIncolumità pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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