Cassazione Penale, Sentenza n. 35347/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al Napoletano ma aveva escluso l'aggravante speciale di cui all'art.615‑ter, comma 3, c.p., ritenendo che il sistema informatico violato (aree di Poste Italiane S.p.A. relative a polizze assicurative) non fosse un "sistema di interesse pubblico", e aveva inoltre riqualificato i fatti originariamente contestati ex art.640‑ter c.p. in delitti commessi ai sensi dell'art.640, commi 1 e 2, annullando infine la misura rispetto ad alcuni reati di furto (artt.624 e 625 c.p.). Il Procuratore deduceva errore di interpretazione della norma e illogicità della motivazione sia con riferimento alla qualificazione del sistema informatico come di interesse pubblico, sia con riferimento alla riqualificazione dei reati da frode informatica (art.640‑ter) a truffa comune (art.640).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse. Pur riconoscendo che in linea generale il pubblico ministero può avere interesse ad impugnare un'ordinanza di riesame che esclude un'aggravante speciale anche quando la misura cautelare sia stata confermata per altri reati, nel caso di specie il ricorso del Procuratore non ha indicato elementi concreti e attuali tali da dimostrare l'utilità pratica o le esigenze cautelari conseguibili con l'accoglimento del ricorso (es. ripristino o modifica della misura, o conseguimento della cristallizzazione del "giudicato cautelare"). Quindi la censura è rimasta meramente di merito sulla decisione del Tribunale del Riesame e non ha dimostrato l'interesse concreto all'impugnazione; pertanto il ricorso è inammissibile e l'ordinanza impugnata resta confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
Il Tribunale del riesame ha escluso l'applicabilità dell'aggravante speciale prevista dal comma 3 ritenendo che il sistema informatico violato (aree polizze di Poste Italiane S.p.A.) non rientri nella nozione di "sistema di interesse pubblico" perché connesso a gestione privatistica di posizioni finanziarie/risparmio e non a soddisfazione di bisogni generali della collettività
I fatti originariamente contestati come frode informatica ex art.640‑ter sono stati riqualificati dal Tribunale in semplici truffe ex art.640 commi 1 e 2, sul presupposto che l'evento dannoso derivasse da atti dispositivi posti in essere dalla società indotta in errore e non da mera manipolazione del sistema informatico
La Corte del riesame ha ritenuto che la condotta descritta integri la truffa comune perché è intervenuto un atto dispositvo della vittima (la società assicurativa) indotto da documenti e raggiri, anziché un evento direttamente conseguente alla alterazione di un sistema informatico
Il Tribunale del riesame ha annullato la misura cautelare con riferimento ad alcune contestazioni di furto (capo 56, 61, 66 e 71), escludendo la sussistenza del titolo cautelare per quei reati
Il reato associativo (art.416, co.1) è stato mantenuto tra le contestazioni più gravi, e la persistenza della misura cautelare è stata coperta anche da questa imputazione, motivo per cui l'esclusione dell'aggravante speciale non ha inciso sul titolo della custodia cautelare complessiva
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Il ricorso denunciava violazione di queste norme processuali in senso critico sul merito della motivazione e dell'interpretazione del Tribunale, ma la Cassazione ha ritenuto che mancassero elementi sull'interesse concreto all'impugnazione
Richiamata dalla Corte come principio: l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n.137 del 2020
Norma processuale citata solo per il parametro procedurale: il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha interesse a impugnare un'ordinanza cautelare che esclude un'aggravante speciale solo se dimostra un'utilità pratica concreta (ad es. ripristino o modifica della misura, o conseguimento della cristallizzazione del "giudicato cautelare"). In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Per configurare l'aggravante dell'art.615‑ter, comma 3, è necessario accertare che il sistema informatico sia di "interesse pubblico" non sulla base della sola natura pubblicistica del titolare, ma verificando se il sistema sia diretto a soddisfare bisogni generali della collettività o conservi dati di interesse pubblico
- La distinzione tra frode informatica (art.640‑ter) e truffa comune (art.640) si basa sul ruolo centrale della manipolazione del sistema: se il fatto consiste nella manipolazione del sistema informatico con conseguente evento dannoso diretto, è configurabile la frode informatica; se invece l'evento deriva da un atto dispositivo compiuto da una vittima indotta in errore mediante documenti o raggiri, può essere più correttamente riqualificato in truffa comune
- Quando il giudice del riesame conferma la misura cautelare sulla base di reati più gravi restanti, l'esclusione di un'aggravante rispetto ad altri capi non incide necessariamente sul titolo della custodia; il PM deve quindi spiegare come l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe effetti pratici rilevanti
- Nei ricorsi per cassazione incidentali in materia cautelare è essenziale articolare censure specifiche e argomentate sia sul profilo della gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari, soprattutto se il provvedimento impugnato ha espressamente escluso uno di questi presupposti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →