Cassazione Penale, Ordinanza n. 10987/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erronea esclusione del vincolo della continuazione. Secondo il testo, i fatti ricompresi nell'istanza erano: estorsione, danneggiamento e deturpamento di cose altrui aggravati dal metodo mafioso, da un lato, e tentata estorsione e lesioni, dall'altro. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che non vi erano elementi dai quali desumere che, sin dalla consumazione dei primi reati, l'imputato avesse programmato anche i successivi, trattandosi di condotte distanti dieci anni e collocate in contesti diversi, tali da far ritenere autonome risoluzioni criminose. Inoltre, le doglianze erano generiche e miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla mancata applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. Ha quindi confermato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva negato il vincolo continuativo tra i reati delle due sentenze. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
la continuazione richiede una programmazione almeno nelle linee generali dei reati successivi sin dalla consumazione dei primi; la mera distanza temporale e il diverso contesto dei fatti possono escludere il vincolo
norma invocata in sede esecutiva per ottenere l'applicazione del reato continuato tra più sentenze di condanna
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il vincolo della continuazione tra reati già giudicati richiede che emerga una programmazione unitaria, almeno nelle linee generali, sin dal primo episodio criminoso.
- La notevole distanza temporale tra i reati e la diversità dei contesti fattuali sono elementi che possono deporre per l'autonomia delle singole risoluzioni criminose e ostare al riconoscimento della continuazione.
- Il controllo di legittimità non consente di sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella non illogica del giudice dell'esecuzione.
- Le censure generiche o meramente alternative rispetto alla valutazione del giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando non evidenziano un vero vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10819/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10858/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10859/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10860/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10862/2026 del 23/03/2026
- ordinanza_penale · 23 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10863/2026 del 23/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →