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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23389/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato, formalmente part-time, svolto da un addetto alla vendita presso un esercizio commerciale di tabacchi e generi extramonopolio. Il lavoratore ha sostenuto di aver lavorato in realtà a tempo pieno, per un numero di ore molto superiore a quelle contrattuali, chiedendo le differenze retributive e il TFR, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il tribunale aveva riconosciuto solo in parte le pretese, imputando alla convenuta solo metà delle differenze, ritenendo che parte dell’attività fosse riferibile ad altra realtà societaria; la corte d’appello ha invece riformato la decisione, accertando un rapporto subordinato a tempo pieno imputabile alla sola convenuta e condannandola al pagamento dell’importo complessivo richiesto. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo: violazione delle norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulle preclusioni difensive del rito del lavoro; violazione del principio di non contestazione e dell’onere della prova; omesso esame di fatti decisivi relativi alla titolarità dell’attività commerciale e alla riferibilità delle prestazioni a un terzo soggetto; erronea valutazione della mancata chiamata in causa della società; erronea applicazione della disciplina del coadiutore nella rivendita di generi di monopolio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché cumulativi e promiscuamente formulati, e soprattutto perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che consisteva nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e nella ritenuta imputabilità del rapporto di lavoro alla convenuta, senza violazione del principio di non contestazione né dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La Corte ha ritenuto che i motivi, oltre a mescolare vizi diversi senza adeguata separazione, si risolvessero in una critica di merito all’apprezzamento delle prove e non cogliessero la ratio della decisione impugnata, fondata sull’accertamento che il lavoratore aveva prestato attività subordinata a tempo pieno alle dipendenze della convenuta, con inquadramento nel 5° livello del CCNL Commercio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la sua violazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su fatti non provati o non contestati

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle preclusioni nel rito del lavoro; la Corte ha escluso che la Corte d'appello avesse dichiarato tardive eccezioni in senso tecnico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sull'onere della prova; la Corte ha escluso che esso fosse stato invertito o falsamente applicato

  • art. 360 c.p.c.

    commi primo, nn. 3, 4 e 5

    i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché cumulavano e sovrapponevano vizi diversi e, per il n. 5, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito

  • art. 106 c.p.c.

    la Corte ha chiarito che la mancata chiamata in causa di un terzo è stata menzionata solo come rilievo accessorio e non come presupposto decisivo della decisione

  • art. 28 L. n. 1293/1957

    invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina del coadiutore, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'accertamento di fatto

  • artt. 63 e 64 d.P.R. n. 1074/1958

    invocati dalla ricorrente in tema di gestione personale e coadiutore nella rivendita di generi di monopolio, senza che la Corte ravvisasse una reale applicazione decisiva di tali norme nella sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare indiscriminatamente censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. senza una chiara separazione tra violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; una tale tecnica espositiva comporta inammissibilità.
  • La doglianza che si presenti come violazione di legge o nullità, ma che in realtà miri a ottenere una nuova valutazione delle prove, è inammissibile in sede di legittimità.
  • Il principio di non contestazione e l'art. 2697 c.c. non sono violati quando il giudice di merito valorizzi le allegazioni e le prove già ritualmente acquisite per ricostruire la riferibilità del rapporto di lavoro al soggetto convenuto.
  • La valutazione della riferibilità del rapporto di lavoro e della consistenza dell'orario effettivo appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione non apparente, non è censurabile in cassazione come questione di fatto.
  • La mancata chiamata in causa di un terzo, di per sé, non integra un onere processuale della parte convenuta e può essere richiamata solo come elemento accessorio del complessivo apprezzamento fattuale, non come ratio decisiva autonoma.
  • Per censurare utilmente una sentenza, il ricorrente deve colpire la ratio decidendi effettiva e unitaria, non singoli passaggi motivazionali isolati dal contesto argomentativo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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