Cassazione Civile, Ordinanza n. 14593/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Alcuni soggetti hanno chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il loro ricorso avverso la decisione della corte territoriale di conferma del fallimento di una società. Il ricorso per revocazione era formalmente fondato sull'art. 395, n. 4, c.p.c., ma in concreto lamentava, in modo confuso e sovrapposto, che il creditore procedente non fosse legittimato a chiedere il fallimento perché il credito era inesigibile, che la decisione contenesse errori di motivazione, che il credito posto a base dell'istanza fosse non certo, non liquido e non esigibile perché assoggettato a sospensione in materia antiusura, che l'opposizione a decreto ingiuntivo aveva evidenziato l'erroneità dell'importo e che la società non fosse insolvente. Gli istanti hanno così cercato di rimettere in discussione valutazioni di merito e profili di diritto già trattati nella sentenza revocanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha ribadito che la revocazione della sentenza di cassazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errore di fatto percettivo, risultante dagli atti interni al giudizio di legittimità, autonomo e decisivo, non già per errori di giudizio, di diritto, o per contestazioni che investano questioni già controverse e decise. Nella specie, le doglianze formulate non individuavano alcun vero errore di fatto della sentenza revocanda, ma proponevano critiche di merito e di diritto non scrutinabili con il rimedio revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo se la sentenza o ordinanza sia affetta da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., tramite ricorso per cassazione secondo le forme degli artt. 365 e seguenti.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste nella supposizione dell'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso, o nell'inesistenza di un fatto positivamente accertato, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e decisione nel giudizio.
Il ricorso deve rispettare i requisiti di forma e contenuto del ricorso per cassazione; una tecnica redazionale confusa e priva di un vero motivo non consente l'ammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile o respinto, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è rimedio eccezionale e di stretta interpretazione: presuppone un errore di fatto meramente percettivo, non un errore di valutazione, di motivazione o di diritto.
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando esiste un contrasto tra la realtà processuale incontrovertibile e la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza, e il fatto non abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
- Non è ammissibile la revocazione se le censure mirano a rimettere in discussione accertamenti di merito, interpretazioni giuridiche o questioni già esaminate e decise nel giudizio di legittimità.
- L'errore revocatorio della decisione di cassazione deve riguardare fatti interni al giudizio di legittimità, direttamente esaminabili dalla Corte, e deve incidere autonomamente sulla sentenza impugnata.
- La mera denuncia di "errori di motivazione" o di errate valutazioni sul credito, sull'insolvenza o sulla legittimazione del creditore non integra errore di fatto revocatorio.
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