Cassazione Civile, Ordinanza n. 20262/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di leasing in cui la parte utilizzatrice del bene ha proposto in giudizio una domanda riconvenzionale per far accertare la nullità o l'illegittimità delle clausole contrattuali relative agli interessi, deducendone indeterminatezza e usurarietà, nonché la conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito. In primo grado il tribunale ha ritenuto carenti le allegazioni difensive e non ha attribuito rilievo alla perizia econometrica prodotta con la comparsa di risposta, considerandola mera produzione documentale e non allegazione idonea a integrare la causa petendi. La corte d'appello ha confermato tale impostazione, ritenendo che le lacune dell'atto difensivo non fossero state colmate entro le preclusioni e che la perizia di parte, da sola, non potesse supplire alla mancata compiuta deduzione dei fatti costitutivi. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: con il primo si è denunciata la violazione del diritto di difesa e degli artt. 112, 115, 61, 191 e 183 c.p.c., oltre all'art. 111 Cost., per avere i giudici di merito negato alla perizia di parte il valore di allegazione difensiva; con il secondo si è denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente; con il terzo la violazione delle norme sostanziali in tema di pattuizione del saggio di interesse, determinatezza del contratto, ripetizione dell'indebito e usura; con il quarto il difetto di motivazione rispetto agli esiti di un procedimento penale; con il quinto l'omesso esame di fatti decisivi desunti dalla sentenza penale. La Corte ha ritenuto prioritaria la censura sulla motivazione e sulla valutazione delle allegazioni, esaminando soprattutto il primo e il secondo motivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo astrattamente legittima la motivazione per relationem quando il giudice di appello dia comunque conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e del contenuto delle questioni già decise in primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente limitato l'esame della domanda riconvenzionale alla sola lettura isolata dell'atto di costituzione, trascurando che la perizia di parte, richiamata e prodotta tempestivamente, poteva concorrere a chiarire il quadro allegatorio e a integrare la causa petendi. La Corte ha affermato che, in presenza di una domanda potenzialmente generica o incompleta, il giudice deve considerare complessivamente le allegazioni difensive e, ove riscontri un difetto di determinazione dell'oggetto o dei fatti costitutivi, deve attivare il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c.; in mancanza, se il vizio è devoluto in appello, il giudice non può sostituirsi alla parte, ma deve decidere secondo rito sul vizio processuale. Sono stati assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il dovere del giudice di esaminare le allegazioni difensive senza introdurre questioni nuove.
Richiamato tra le norme poste a fondamento della censura relativa alla valutazione delle allegazioni e delle produzioni di parte.
Richiamato nella doglianza sulla perizia di parte e sulla consulenza tecnica, in collegamento con la valutazione delle allegazioni tecniche.
Richiamato nella doglianza concernente il trattamento della perizia e degli strumenti tecnici di valutazione.
Le allegazioni difensive devono essere completate entro le preclusioni assertive; la perizia di parte non sostituisce di per sé l'allegazione dei fatti costitutivi.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e della necessità di una risposta finale nel merito o, comunque, di una corretta gestione delle nullità della domanda.
Norma utilizzata per inquadrare i motivi di ricorso relativi a nullità della sentenza, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
Richiamato tra le norme sostanziali sulla pattuizione degli interessi.
Richiamato per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto e delle clausole sugli interessi.
Richiamato in relazione alla domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate.
Richiamato in relazione alla nullità delle pattuizioni sugli interessi e agli effetti dell'usura.
Richiamato quale disciplina della pattuizione degli interessi nei rapporti bancari, rilevante ratione temporis.
Richiamato per i requisiti di specificità dell'atto introduttivo e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto.
Richiamato per il regime di nullità dell'atto introduttivo e per il meccanismo di sanatoria mediante integrazione della domanda.
Richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, ai fini dell'esame diretto degli atti da parte della Cassazione.
Richiamato unitamente all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro della tutela giurisdizionale effettiva e del giusto processo.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale fondamento della tutela giurisdizionale effettiva.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem solo se il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, dia conto delle ragioni della conferma e del contenuto delle questioni devolute, in modo da rendere percepibile un autonomo percorso argomentativo; è invece censurabile l'adesione acritica al primo giudice priva di effettiva valutazione dei motivi di appello.
- Ai fini della validità della domanda o della domanda riconvenzionale, il giudice deve esaminare complessivamente l'atto difensivo e i documenti specificamente richiamati, potendo questi ultimi concorrere a chiarire la causa petendi; non è corretto isolare la sola parte letterale dell'atto e negare in via astratta ogni funzione integrativa alle produzioni tecniche.
- La produzione di una perizia di parte non equivale automaticamente ad allegazione dei fatti costitutivi, ma quando la perizia sia specificamente richiamata nell'atto difensivo può contribuire alla determinazione dell'oggetto della domanda e dei relativi fatti fondativi.
- Se il giudice ravvisa la nullità della domanda per indeterminatezza o difetto di esposizione dei fatti, deve attivare, ove possibile, il meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c.; non può limitarsi a pronunciare una decisione di merito trascurando la nullità processuale rilevata.
- In cassazione, ove sia denunciata la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza, la Corte può esaminare direttamente gli atti e i documenti richiamati, purché il ricorso rispetti gli oneri di specificità e autosufficienza.
- Quando una questione processuale assorbe il merito, i motivi che attaccano la valutazione sostanziale delle clausole contrattuali o il mancato esame di elementi probatori restano assorbiti fino a nuova decisione del giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20033/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20040/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20046/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20047/2024 del 22/07/2024
- ordinanza_civile · 22 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2024 del 22/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →