Cassazione Civile, Ordinanza n. 27459/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente addebitato a titolo di interessi su due conti correnti accesi presso una filiale. Il Tribunale, dopo consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di una somma. In appello, la banca successore aveva ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la pretesa restitutoria perché la società non aveva prodotto integralmente gli estratti conto di entrambi i rapporti e mancava anche uno dei contratti originari, escludendo che la lacuna potesse essere colmata con ricostruzioni contabili. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo: ha sostenuto che non era necessario produrre tutti gli estratti conto mensili per dimostrare il credito da ripetizione, che non si era formato giudicato interno sull'an della pretesa e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare anche altri elementi probatori e i conteggi del CTU, il quale aveva lavorato sugli estratti disponibili e sulle risultanze contabili acquisite in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nei limiti rilevanti. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla mancata contestazione dell'an della pretesa, osservando che la banca, nell'appello, aveva contestato complessivamente la domanda attrice, sia sotto il profilo dell'onere probatorio sia sotto quello delle risultanze della consulenza tecnica. Ha poi affermato che, nelle azioni di ripetizione di indebito relative a rapporti di conto corrente, il correntista non è tenuto a provare la propria domanda mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili, potendo la prova dei movimenti risultare anche da altri elementi acquisiti al giudizio e integrati dalla consulenza tecnica contabile. Poiché la sentenza impugnata aveva invece negato il soddisfacimento dell'onere probatorio solo per la mancata integrale produzione degli estratti, senza esaminare gli altri elementi di prova esaminati dal CTU, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene invocato come vizio di legittimità per censurare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo
viene invocato come vizio per mancata valutazione dei conteggi del CTU e degli elementi di prova acquisiti
la Corte ribadisce che l'onere della prova nel giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente non impone necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto, potendo la prova essere integrata da altri elementi istruttori e dalla CTU
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un rapporto di conto corrente, il correntista che agisce per la restituzione di somme indebitamente addebitate non è tenuto a dimostrare la pretesa esclusivamente mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili, potendo la prova dei movimenti e del saldo derivare anche da elementi acquisiti aliunde nel processo.
- Il giudice di merito non può rigettare la domanda per difetto di prova limitandosi a constatare l'incompletezza degli estratti conto, se risultano in atti altri elementi istruttori idonei a integrare la prova, compresi i dati esaminati dal consulente tecnico d'ufficio.
- Non si forma giudicato interno sull'an della domanda restitutoria quando l'appellante contesti complessivamente la pretesa attorea, includendo l'assolvimento dell'onere probatorio e le risultanze della consulenza tecnica.
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