Sentenza n. 203/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dopo una procedura di emersione e valido fino al 19 novembre 2022, aveva chiesto il rinnovo il 14 ottobre 2022. A seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva prodotto la Certificazione Unica relativa al 2022, attestante redditi da lavoro dipendente pari a euro 3.360,18. La Questura ha rigettato l’istanza rilevando l’insufficienza del reddito rispetto alla soglia normativa, la cessazione dei rapporti di lavoro, la mancata iscrizione nelle liste di collocamento e l’assenza di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 22, comma 11, e 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro sessanta giorni e che il ritardo dell’Amministrazione avrebbe ostacolato il reperimento di un’occupazione stabile; ha inoltre sostenuto che sussistessero i presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, invocando quale sopravvenienza una promessa di assunzione successiva alla notificazione del diniego.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato quanto al diniego di rinnovo e dichiarato inammissibile quanto alla parte relativa al permesso per attesa occupazione. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego perché il reddito dichiarato per il 2022, pari a euro 3.360,18, era largamente inferiore alla soglia normativa di euro 8.263,31 e le verifiche contributive mostravano soltanto versamenti esigui e discontinui negli anni precedenti. La successiva dichiarazione di impegno all’assunzione, datata 16 aprile 2024 e quindi successiva al provvedimento notificato il 21 marzo 2024, non poteva incidere sulla legittimità dell’atto, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento della sua emanazione. La produzione tardiva non impone all’Amministrazione il riesame in autotutela, che resta discrezionale. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui il ritardo procedimentale avrebbe impedito al ricorrente di lavorare: il termine di sessanta giorni è ordinatorio e, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998, nelle more del rinnovo il lavoratore può soggiornare e lavorare temporaneamente mediante la ricevuta della domanda, fino alla comunicazione dei motivi ostativi. Quanto al permesso per attesa occupazione, il ricorrente non ha contestato specificamente le ragioni ostative indicate dalla Questura, ossia la mancata iscrizione nelle liste di collocamento e l’assenza della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; la relativa censura è stata pertanto dichiarata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto ha consentito alla Questura di richiedere la documentazione reddituale mancante prima dell’adozione del diniego.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
l’Italia…consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri…la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno…
La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti costituisce requisito per l’ingresso e, in collegamento con l’art. 5, comma 5, per il mantenimento del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato…
Il rinnovo deve essere negato quando vengono meno i requisiti richiesti per il soggiorno, tra cui la disponibilità di redditi adeguati.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina l’illegittimità automatica del diniego.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ritardo dell’Amministrazione non impedisce al richiedente di soggiornare e lavorare temporaneamente utilizzando la ricevuta della domanda di rinnovo.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro…
La tutela conseguente alla perdita del lavoro presuppone l’attivazione degli adempimenti previsti, tra cui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Il rinnovo del titolo per lavoro subordinato richiede la dimostrazione di un reddito annuo lecito superiore alla soglia minima prevista dalla legge; per il 2022 il TAR indica tale soglia in euro 8.263,31.
Massime di principio
- La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere valutata in rapporto alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento; documenti o fatti sopravvenuti non possono rendere retroattivamente illegittimo un diniego originariamente legittimo.
- La produzione tardiva della documentazione necessaria non obbliga l’Amministrazione a revocare o riesaminare il provvedimento già adottato legittimamente, poiché il riesame in autotutela resta discrezionale e opera il principio di autoresponsabilità dell’interessato.
- La mancanza di redditi sufficienti, valutata anche alla luce della continuità e consistenza dei versamenti contributivi, legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando non siano stati forniti elementi concreti idonei a una diversa valutazione prospettica.
- Il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio: il suo superamento non comporta, di per sé, l’illegittimità del successivo diniego.
- Nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche oltre il termine ordinatorio di sessanta giorni, il lavoratore straniero può soggiornare e svolgere temporaneamente attività lavorativa mediante la ricevuta della domanda, fino alla comunicazione dei motivi ostativi da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La censura contro il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione è inammissibile quando il ricorrente si limiti ad affermare l’esistenza dei presupposti senza contestare specificamente le ragioni ostative indicate dall’Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →