Cassazione Civile, Ordinanza n. 33262/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Sei dipendenti di un presidio ospedaliero avevano convenuto la propria azienda sanitaria lamentando di essere stati adibiti, nel reparto di ortopedia, a mansioni di fatto proprie del personale ausiliario ATA/OSS e ASS, con conseguente demansionamento rispetto al profilo di infermiere professionale. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello la Corte territoriale aveva accolto parzialmente il gravame e condannato l’azienda al risarcimento del danno alla professionalità per un periodo determinato, liquidandolo equitativamente nel 10% della retribuzione netta percepita. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre diretti a contestare la valutazione delle testimonianze e la prova dello svolgimento di mansioni inferiori e prevalenti; il quarto relativo alla denunciata carenza assoluta di prova del danno e, in generale, alla violazione di norme di diritto. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto la veste del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito; inoltre il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specifica trascrizione e indicazione dei passaggi rilevanti delle testimonianze. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava analiticamente quali norme fossero state violate e sotto quale profilo, e risultava anche del tutto generico nella parte relativa alla pretesa carenza di prova del danno. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Errata e distorta valutazione della testimonianza..."; richiamo al vizio motivazionale e alla carenza di specificazione
Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere il riesame del merito e della valutazione delle prove; occorre indicare con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso o illogicamente valutato.
"Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto"
La deduzione del vizio di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e delle ragioni del contrasto con la decisione impugnata.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
"esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3 ... debba essere dedotto ... mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente incise"
Il ricorso per cassazione deve essere specifico; la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua analiticamente le norme violate e il punto di diritto controverso.
"ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito"
Richiamato solo quale base procedurale della trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistono i presupposti processuali ... per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se ricorrono i presupposti di legge.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
"introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012"
Richiamata quale fonte di introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione la censura della valutazione delle prove testimoniali è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuovo esame del merito; il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti.
- Chi deduce un vizio di omessa o errata valutazione della prova testimoniale deve trascrivere il contenuto rilevante delle deposizioni e indicare specificamente i punti decisivi che avrebbero imposto una diversa decisione; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
- La deduzione del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. impone l’indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e una critica argomentata del modo in cui la sentenza si sarebbe posta in contrasto con esse.
- La mera affermazione della carenza di prova del danno, se non accompagnata da specifiche allegazioni e censure, è motivo inammissibile per difetto di specificità.
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