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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1726/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p. (minorata difesa) per i capi A e B, sostenendo che per fatti analoghi (capi C, E, F) l'aggravante era stata esclusa e che mancava un percorso logico che giustificasse la diversità di valutazione; 2) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (speciale causa di non punibilità per particolare tenuità) con riferimento al capo F, lamentando che l'assegno non fosse stato onorato e che quindi non vi fosse un indebito arricchimento, e contestando comunque la qualificazione delle modalità come "insidiose" rispetto a persone anziane.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al primo motivo, li ha ritenuti manifestamente infondati: ha richiamato il principio (Sez. U., Cardellini) che l'aggravante per minorata difesa richiede una concreta situazione di vulnerabilità conosciuta dall'agente e ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito che, con specifici riferimenti ai comportamenti delle vittime (età avanzata, stato di confusione, persistente insistenza dell'agente, firma di un contratto che indicava la non obbligatorietà dell'installazione, modalità di pagamento tramite assegno invece che on-line, incoerenze nella denuncia, mancato riconoscimento fotografico), hanno ritenuto provata la minore capacità reattiva e la consapevolezza dell'agente del vantaggio tratto. Quanto al secondo motivo, anche questo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'esclusione dell'art. 131-bis è valutazione discrezionale del giudice del merito e non sindacabile in cassazione; i giudici avevano ritenuto che la perdita economica (249 euro) non fosse irrilevante per persone anziane e che il fatto non fosse di particolare tenuità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa richiede la concreta esistenza, nel caso di specie, di una situazione di vulnerabilità (di persone però non automaticamente deducibile dall'età) della vittima tale da ostacolare la reazione; occorre che tale condizione sia conosciuta o sfruttata dall'agente

  • art. 131-bis cod. pen.

    La speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è valutazione discrezionale del giudice di merito; la mera esiguità dell'illecito materiale non è automatica esimente se il danno ha rilievo per la vittima (es. persone anziane) e le modalità aggravanti influiscono sulla valutazione

  • art. 640 cod. pen. (truffa) e art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen. (truffa aggravata)

    Norme che definiscono il reato di truffa e la sua forma aggravata; nella sentenza sono state applicate per i capi A, B (aggravata) e per altri capi (semplice)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, come disposto dalla Corte

Massime di principio

  • L'aggravante per minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) non mette automaticamente in relazione l'età avanzata della vittima con la vulnerabilità: bisogna provare elementi concreti (confusione, incapacitaà di reazione, sfruttamento da parte dell'agente) e che l'agente ne fosse consapevole
  • La prova della minorata difesa può fondarsi su circostanze fattuali quali: insistenza dell'agente, uso di false qualifica, certificazioni o richiami a norme, firme di contratti con clausole "non obbligatorie" ignorate dalla vittima, modalità di pagamento idonee a dimostrare incapacità di gestione autonoma (es. assegno invece che procedura on-line), incoerenze nella denuncia e mancato riconoscimento fotografico
  • La qualificazione del fatto come particolarmente tenue ai fini dell'art. 131-bis è una valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede una valutazione complessiva dell'offesa, dell'entità del danno e dell'impatto sulla vittima; importi numericamenti piccoli possono comunque escludere la tenuità se per la vittima sono significativi (es. persone anziane o soggette a grave danno)
  • In cassazione la mancanza o contraddittorietà della motivazione è sindacabile, ma occorre dimostrare che i giudici di merito abbiano omesso ragionevoli passaggi logici o che le conclusioni risultino incompatibili con i fatti provati: semplici asserzioni di analogia tra fatti non suppliscono all'onere di indicare i punti precisi di illogicità
  • Per contrastare in sede di impugnazione il riconoscimento dell'aggravante o l'esclusione della tenuità conviene proporre elementi probatori specifici (documentazione bancaria sull'effettivo pagamento/insoluto, testimonianze sullo stato della vittima, perizie sullo stato cognitivo, circostanze fattuali che dimostrino che la condotta sarebbe riuscita ugualmente con persona non vulnerabile) e segnalare eventuali omissioni logiche nella motivazione del merito

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