Cassazione Civile, Ordinanza n. 00998/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennizzo dovuto ai proprietari di un’area occupata d’urgenza nel 2001, irreversibilmente trasformata nel 2003 per la realizzazione di una pista ciclabile, senza conclusione del procedimento espropriativo. Un primo provvedimento di acquisizione sanante del 2015 era stato annullato dal giudice amministrativo; poi il Comune ha adottato un nuovo decreto sanante nel 2017. La Corte d’appello ha liquidato in favore dei proprietari un importo molto superiore a quello offerto dal Comune, includendo pregiudizio non patrimoniale, risarcimento per occupazione senza titolo e indennità per occupazione legittima. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 327/2001, sostenendo che l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale non corrispondesse al valore venale effettivo del bene e che la CTU avesse sovrastimato il terreno; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere valorizzato altri dati e atti comparabili ai fini della stima; (3) violazione dell’art. 42, comma 3, Cost. e dell’art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU, per non aver assicurato un serio ristoro ragionevolmente legato al valore di mercato; (4) violazione dell’art. 42, comma 3, Cost. in relazione all’art. 97 Cost., per non aver contemperato tutela proprietaria, spesa pubblica ed economicità dell’azione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del Comune mirassero in realtà a contestare il merito della stima compiuta dal consulente tecnico e recepita dalla Corte d’appello, senza denunciare vere violazioni di diritto. In particolare, ha osservato che le doglianze sulla scelta dei criteri estimativi, sull’idoneità dei comparabili, sul costo di costruzione dell’opera e sulla considerazione dei vincoli dell’area attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Quanto all’asserita duplicazione dell’indennizzo, la Corte ha rilevato anche un difetto di specificità del motivo, perché il ricorso non spiegava in modo adeguato come il prezzo del comparabile fosse stato influenzato dal costo dell’opera pubblica. I motivi terzo e quarto sono stati reputati privi di autonoma consistenza, poiché dipendenti dalla premessa, non accolta, della erronea determinazione del valore venale. Il Comune è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
l’indennizzo per l’acquisizione sanante deve essere commisurato al valore venale del bene, valutato allo stato in cui si trova al momento del decreto di acquisizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
può essere invocato per violazione di legge, non per contestare la mera valutazione estimativa di merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda fatti decisivi e non può essere usato per riproporre censure sulla stima di merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere specifica indicazione degli elementi e del modo in cui essi sono stati dedotti nel giudizio di merito
art. 42, comma 3, Cost.
l’indennizzo deve costituire un serio ristoro correlato al valore del bene espropriato o acquisito
art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU
richiede che il ristoro sia ragionevolmente legato al valore di mercato del bene
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere il necessario contemperamento tra tutela della proprietà e buon andamento/economicità della spesa pubblica
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in presenza di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare censure sulla stima del bene in deduzioni formalmente riferite a violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, quando la critica investa in realtà la valutazione di merito compiuta dal consulente e condivisa dal giudice di merito.
- In materia di acquisizione sanante, il valore venale del bene deve essere apprezzato con riferimento allo stato del bene al momento del decreto, tenendo conto della situazione concreta esistente, inclusa l’eventuale presenza dell’opera pubblica, ma la contestazione delle modalità estimative resta questione di fatto.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi contesta l’uso di comparabili o di criteri estimativi deve indicare con precisione come tali elementi siano stati impiegati e deve dimostrare che la relativa questione sia stata dedotta nel merito.
- La decisione della commissione espropri non vincola il giudice nella determinazione dell’indennizzo, neppure quando la commissione sia intervenuta nel procedimento estimativo.
- Le ulteriori censure costituzionali o convenzionali sul quantum dell’indennizzo non hanno autonoma consistenza se dipendono integralmente dalla premessa, non accolta, dell’erronea determinazione del valore venale del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00956/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00960/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00964/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00968/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00974/2025 del 15/01/2025
- ordinanza_civile · 15 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00975/2025 del 15/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →