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Sentenza

Sentenza n. 5952/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’ottemperanza - del Ministero dell’Istruzione alla sentenza n. 803/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202603322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 803/2024, che aveva riconosciuto per l’anno scolastico 2019/20 il beneficio di € 500 tramite la Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, del 20 febbraio 2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di € 500 per l’anno scolastico 2019/20 e condannato il Ministero all’accredito della somma. Ha dedotto la persistente inadempienza del Ministero e chiesto, in caso di ulteriore inosservanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la regolarità del rito, il passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; ha inoltre accertato il rispetto dei termini processuali e delle condizioni per procedere all’esecuzione, compresa la notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione o altro fatto estintivo del diritto, il Collegio gli ha ordinato di dare attuazione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attribuendo il beneficio secondo il sistema della Carta del docente, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti indicati in motivazione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della DGOSV, con facoltà di delega e con un termine di ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza; il compenso commissariale di € 500 è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare € 700, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.

    Il giudizio amministrativo di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte in data 11.05.2016 e depositato in giudizio il successivo 25.05.2026), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere rispettati i termini dimezzati per il deposito del ricorso previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte in data 11.05.2016 e depositato in giudizio il successivo 25.05.2026), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria della Corte di Appello di Napoli del 28.04.2025.

    La domanda di ottemperanza relativa a una sentenza del giudice ordinario presuppone che ne sia comprovato il passaggio in giudicato.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in in data 5.02.2025 in favore del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    La copia del provvedimento giurisdizionale attestata conforme costituisce titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata conforme al suo originale - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in in data 5.02.2025 in favore del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva per il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione può essere iniziata solo dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla stessa amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto, non risultando l’esecuzione in parte qua del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe.

    Spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’esecuzione del giudicato o il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulla sentenza de qua.

    In caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere in via sostitutiva gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Mette conto evidenziare come la sentenza de qua abbia statuito il diritto della parte all’ adempimento in forma specifica per le annualità richieste in ricorso, e segnatamente all’attribuzione secondo il sistema proprio della carta docente – atteso che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

    Il giudicato deve essere eseguito mediante l’attribuzione del beneficio tramite la Carta del docente, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dalla disposizione dalla data in cui è sorto il diritto fino all’effettiva attribuzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero resistente e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e degli altri provvedimenti a esse equiparati.
  • Per l’ottemperanza di un titolo giudiziale relativo a somme dovute da una pubblica amministrazione occorre comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo; l’azione esecutiva può iniziare soltanto dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato o il fatto estintivo del diritto riconosciuto dal titolo.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e può nominare sin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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