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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11949/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., limitatamente alla disposta confisca del denaro sequestrato. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla confisca di circa 8.000 euro in contanti, sostenendo in sostanza che la misura non fosse adeguatamente giustificata. La Corte rileva però che le censure investono valutazioni di fatto: il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, valorizzando la sproporzione della somma rispetto alle condizioni reddituali, patrimoniali e professionali dell'imputato, giovane disoccupato, e reputando inattendibile e priva di riscontri la spiegazione difensiva circa la provenienza del denaro da precedenti attività lavorative e da regali familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse di merito, perché volto a contestare un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico compiuto dal giudice di merito sulla sproporzione tra il denaro sequestrato e la situazione personale dell'imputato, nonché sull'inattendibilità della giustificazione addotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato solo per qualificare la sentenza di merito come pronuncia resa ex art. 444 c.p.p., cioè su richiesta delle parti.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    È la base normativa della confisca del denaro ritenuta applicabile dal giudice di merito, in presenza di una somma contante sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato e di una giustificazione non riscontrata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolva nella mera contestazione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, quando tale apprezzamento non sia manifestamente illogico.
  • In tema di confisca del denaro prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, il giudice può valorizzare la sproporzione tra la somma sequestrata e le condizioni reddituali, patrimoniali e professionali dell'imputato, nonché l'assenza di riscontri alla spiegazione fornita sulla provenienza lecita del denaro.
  • La deduzione difensiva sulla provenienza lecita del denaro deve essere supportata da elementi concreti e verificabili; in mancanza, il giudice può ritenerla inverosimile e non idonea a superare il dato obiettivo della sproporzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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