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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10667/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva la violazione delle norme sui termini per proporre appello (art. 591 c.p.p., con riferimento agli artt. 585 e 172 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tempestivo l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica. In particolare, la questione riguarda il computo del termine di 45 giorni per l'impugnazione da parte del P.M. decorrente dalla scadenza del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione: secondo la Cassazione il termine per proporre appello inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione e, se quel primo giorno è festivo, la proroga prevista per i giorni festivi non sposta l'inizio della decorrenza; pertanto l'appello del P.M., depositato il 9/6/2022, è risultato intempestivo rispetto alla scadenza dell'8/6/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (riconosciuta dalla Corte d'appello sulla base dell'appello del P.M., dichiarato invece inammissibile per tardività). Conseguentemente la Corte ha eliso l'aumento di pena riferito a tale aggravante e ha rideterminato direttamente la pena: pena finale pari a 3 anni e 4 mesi di reclusione ed euro 4.200,00 di multa.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1, 4 e 5

    Articola le fattispecie di detenzione di stupefacenti: comma 4 riguarda il più grave reato contestato (base della pena), comma 5 disciplina la detenzione di altra sostanza (qui la qualificazione della cocaina ai sensi del comma 5). La Corte distrettuale aveva riclassificato la detenzione per una delle sostanze ai sensi del comma 5; la Cassazione ha mantenuto tale qualificazione ma ha eliminato l'aumento correlato all'aggravante introdotta dall'appello del P.M.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Circostanza aggravante che la Corte d'appello aveva riconosciuto (limitatamente all'hashish) sulla base dell'appello del P.M.; la Cassazione ha escluso il riconoscimento perché l'appello del P.M. è stato dichiarato intempestivo.

  • Codice di procedura penale, art. 585, commi 1 e 2, lett. c)

    Stabilisce il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione (termine cui si ricollega il decorso del termine di impugnazione). Nella specie il termine di deposito è scaduto il 24/4/2022; da quella scadenza decorre il termine per impugnare.

  • Codice di procedura penale, art. 172, commi 3 e 4

    "In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l'inizio della loro decorrenza..."

    La giurisprudenza e la Cassazione interpretano l'art. 172 nel senso che la proroga dovuta ai giorni festivi sposta la scadenza del termine, ma non l'inizio della decorrenza dei termini che decorre comunque dal giorno successivo alla scadenza del termine precedente; di conseguenza, se il primo giorno di decorrenza è festivo, ciò non proroga automaticamente l'inizio del conteggio.

  • Codice di procedura penale, art. 591

    Regole sull'impugnazione e sulla tempestività; la violazione di tali norme è stata ritenuta dal ricorrente e accolta dalla Corte, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'appello del P.M.

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla la sentenza impugnata limitatamente a taluni profili, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena. La Corte l'ha applicato per eliminare l'aumento dovuto all'aggravante e fissare la nuova pena.

Massime di principio

  • Il termine di impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione: il "giorno successivo" non viene automaticamente prorogato se è festivo; la proroga per i giorni festivi incide sulla scadenza, non sull'inizio della decorrenza.
  • Se un atto di parte pubblica (es. appello del P.M.) è depositato oltre il termine previsto, l'impugnazione è inammissibile e le circostanze o aumenti di pena dedotti in tale impugnazione non possono essere considerati dal giudice di merito.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza per vizi procedurali relativi all'impugnazione, la Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. i), rideterminare direttamente la pena quando è possibile elidere gli effetti dell'errore (es. eliminazione di un'aggravante introdotta con impugnazione tardiva).
  • Per le parti è essenziale un calcolo rigoroso dei termini processuali: verificare il giorno di decorrenza (sempre il giorno successivo alla scadenza dell'atto precedente) e non fare affidamento su un'automatica proroga quando il primo giorno cade in un festivo.
  • Se si contesta la tempestività di un'impugnazione altrui, tale eccezione deve essere sollevata e trattata tempestivamente, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione può incidere direttamente sul merito (escludendo aggravanti o aumenti di pena derivanti dall'impugnazione tardiva).

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