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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25514/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti una donazione con cui la debitrice aveva trasferito ai figli la maggior parte del proprio patrimonio. Il giudizio era stato sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudicante relativo all'esistenza del credito. Definito quest'ultimo in Cassazione, la creditrice ha riassunto il giudizio sospeso solo nel 2017, sostenendo di non aver ricevuto notificazione o comunicazione della sentenza e di averne avuto notizia solo informalmente. La controparte ha eccepito l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione, ma la Corte d'appello ha riformato dichiarando estinto il giudizio. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha denunciato violazione degli artt. 24 Cost., 297 e 307 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il termine per la riassunzione non potesse decorrere dalla sola pubblicazione della sentenza della Cassazione nel giudizio pregiudicante, in assenza di notificazione o comunicazione e senza un suo dovere di attivarsi per conoscerne l'esito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione e rinviando alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla pubblicazione della sentenza che definiva il giudizio pregiudicante, assumendo un inesistente onere della parte di attivarsi per conoscere l'esito di quel giudizio. La Corte ha ribadito che il termine di riassunzione decorre solo dalla conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione e non da una mera conoscenza di fatto; tuttavia, ha precisato che, quando la parte interessata alla riassunzione è anche parte del giudizio pregiudicante, la pubblicazione della sentenza che lo definisce può costituire il dies a quo per il termine di riassunzione, secondo il principio richiamato nella motivazione, che il giudice di rinvio dovrà applicare al caso concreto. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria proposta dalla creditrice per ottenere l'inefficacia della donazione nei propri confronti

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    richiamato quale norma che consente la sospensione del processo in attesa della definizione della causa pregiudicante

  • art. 297 c.p.c.

    il termine per la riassunzione del processo sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, e la decorrenza è ancorata alla conoscenza legale dell'evento rilevante

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla estinzione del giudizio per tardiva riassunzione

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla necessità di tutela effettiva del diritto di difesa e sulla corretta decorrenza del termine di riassunzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova circa la tempestività della riassunzione e la conoscenza della cessazione della sospensione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui la notificazione della sentenza è di regola la fonte della conoscenza legale per la decorrenza del termine breve di impugnazione

Massime di principio

  • La decorrenza dei termini perentori collegati alla riassunzione del processo sospeso richiede, di regola, una conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione, non essendo sufficiente una mera conoscenza di fatto.
  • La notificazione della sentenza, ove necessaria a far decorrere un termine, non può essere surrogata da equipollenti salvo ipotesi tassative riconosciute dall'ordinamento.
  • Non può gravare sulla parte interessata alla riassunzione un generale dovere di attivarsi per conoscere l'esito del giudizio pregiudicante; ciò che rileva è il momento in cui l'ordinamento attribuisce rilevanza legale alla conoscenza dell'evento.
  • Quando la parte che deve riassumere è anche parte del giudizio pregiudicante, il tema della decorrenza del termine va risolto considerando la sua posizione processuale in entrambi i giudizi e verificando se e quando vi sia stata conoscenza legale della sentenza che definisce la causa pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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