Cassazione Penale, Sentenza n. 23566/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per diffamazione a seguito di un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine di Modena in cui attribuiva all'Avv. Bulgarelli e a Luca Baldini di aver "in altri procedimenti connessi [...] formulato eccezioni palesemente temerarie e prodotto prove di dubbia provenienza, perseguendo, suggerendo o favorendo condotte che si ritengono del tutto illecite". In Cassazione venivano sollevati sei motivi, tra cui: omessa valutazione delle deduzioni difensive e mancata acquisizione di documenti; vizio di motivazione per non aver valutato il contesto e il carattere non offensivo dell'esposto; violazione del diritto di critica e delle scriminanti (provocazione, particolare tenuità); errata modifica del capo d'imputazione; vizi nella valutazione del risarcimento civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e, per assorbimento, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le espressioni contestate, lette nel loro contesto complessivo (esposto disciplinare, documentazione allegata e finalità di segnalazione all'organo competente), non avevano il contenuto offensivo necessario per integrare il reato di diffamazione. Si è sottolineato il diritto di manifestare critiche nell'ambito della comunicazione all'organo disciplinare (copertura costituzionale ex art. 21 Cost.) e dunque sono state eliminate anche le statuizioni civili accessorie.
Norme richiamate
Costituzione, art. 21
La Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto di presentare esposti e di esprimere critiche rivolte all'organo disciplinare rientri nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e quindi contribuire a escludere il carattere diffamatorio delle espressioni contestate quando esse sono fondate e contestualizzate.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e d)
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione, usata dal ricorrente per contestare vizi di motivazione e omessa valutazione delle prove.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti del ricorso in Cassazione (prescrizione delle questioni e dei motivi ammissibili).
Massime di principio
- La valutazione della offensività di espressioni potenzialmente diffamatorie richiede la lettura dell'intero contesto: frasi inserite in un esposto disciplinare, corredate da fatti e documentazione, sono più facilmente riconosciute come esercizio del diritto di critica e segnalazione, non come diffamazione.
- La genericità delle frasi non basta di per sé a caratterizzarne la natura diffamatoria: il giudice deve considerare lo scopo, il destinatario (organo disciplinare) e la documentazione allegata.
- La presentazione di esposti a organi competenti per la valutazione di illeciti deontologici è normalmente coperta dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal diritto di rivolgersi alle autorità disciplinari, purché le affermazioni siano basate su fatti e non su accuse infondate e calunniose.
- In sede di impugnazione è cruciale che il giudice valuti compiutamente le deduzioni difensive e gli elementi probatori prodotti: omessa valutazione o letture parcellizzate del testo possono determinare l'annullamento della condanna per insufficienza di offensività.
- Per chi redige un esposto disciplinare è consigliabile allegare documentazione e riferimenti precisi ai fatti per dimostrare la fondatezza della segnalazione e ridurre il rischio di contestazioni per offesa alla reputazione.
- Se il giudice di merito dichiara la sussistenza del reato in presenza di esposti disciplinari, in Cassazione è possibile ottenere l'annullamento se si dimostra che le espressioni, nel loro insieme, rientrano nel legittimo diritto di critica e di segnalazione all'organo competente.
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