Cassazione Civile, Ordinanza n. 32418/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il soggetto sanzionato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva deciso una controversia in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile perché, secondo la certificazione della Cancelleria Centrale, non risultava il deposito del ricorso nei termini prescritti. La Corte ha rilevato che l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre il ventesimo giorno dalla notificazione del gravame determina improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, condividendo la proposta del relatore sul mancato deposito tempestivo dell'atto. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La regola di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo vale per l'inosservanza di forme in senso stretto, non per la violazione di termini perentori, che restano soggetti a discipline proprie e autonome.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando il ricorso per cassazione, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione entro il termine perentorio previsto comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.
- L'improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione della parte resistente.
- L'art. 156 c.p.c. non consente di sanare la violazione di un termine perentorio invocando il raggiungimento dello scopo, poiché tale principio opera soltanto per le nullità derivanti da difetti di forma in senso stretto.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione sussistono, ricorrendone i presupposti temporali e soggettivi, gli obblighi connessi all'ulteriore contributo unificato.
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