Cassazione Civile, Ordinanza n. 21570/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza della Corte di cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere non deducibile, dopo la formazione del titolo esecutivo, il fatto estintivo consistente nell'avvenuto pagamento della propria quota già nel 2008. La vicenda origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un condominio, poi definito da un lodo arbitrale del 2011; nel 2012 la società aveva notificato al ricorrente titolo e precetto per il pagamento della quota. Il ricorrente aveva proposto opposizione al precetto, respinta dal tribunale e poi dalla corte d'appello, che aveva escluso la possibilità di far valere in quella sede fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo. La precedente sentenza di cassazione aveva confermato tale impostazione. Con il ricorso per revocazione si denunciava, in sostanza, un errore della Corte sulla supposta inesistenza della violazione del principio di parziarietà dell'obbligazione, che sarebbe emersa solo dopo la notifica del precetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione giuridica della vicenda, in particolare sul tema della deducibilità del pagamento già avvenuto e sul principio di parziarietà dell'obbligazione. Ha inoltre rilevato che i fatti dedotti erano pacifici, discussi e oggetto di apprezzamento giuridico nella sentenza impugnata, dunque estranei al vizio revocatorio. Ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
L'errore revocatorio è solo quello di percezione dei fatti, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, non quello che investe interpretazione e valutazione giuridica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione della sentenza di cassazione, l'errore rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. è solo un errore di fatto percettivo, consistente nella falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti.
- L'errore revocatorio non può riguardare l'attività interpretativa o valutativa della Corte, né può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame dei motivi già decisi.
- Per essere ammissibile, il vizio deve essere evidente, immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra sentenza impugnata e atti di causa, essenziale e decisivo, e riferito agli atti interni al giudizio di cassazione.
- Se la censura mira a contestare il modo in cui la Corte ha apprezzato un fatto pacifico o ha applicato il diritto, il rimedio revocatorio è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21538/2025 del 27/07/2025
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21540/2025 del 27/07/2025
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21541/2025 del 27/07/2025
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21542/2025 del 27/07/2025
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21543/2025 del 27/07/2025
- ordinanza_civile · 27 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21544/2025 del 27/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →