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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6785/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 6/3/2023 che confermava le condanne per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, denunciando: (a) vizio di motivazione e valutazione erronea e non concludente degli elementi indiziari e delle intercettazioni, con specifico riferimento all'identificazione del soggetto "Roby" e alla valutazione degli incontri nel casolare; (b) omissione nel riconoscere la causa di non punibilità per "fatto di lieve entità" (art. 73, comma 5), per i quantitativi/modestia delle condotte, il limitato numero di acquirenti e l'assenza di contesto organizzato; (c) vizio nella determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte ricostruzioni di merito volte a ottenere una diversa valutazione delle prove, materia non sindacabile in Cassazione, anche alla luce della doppia conforme. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito circa l'identificazione, gli elementi indiziari (intercettazioni, dichiarazioni, immagini di videosorveglianza, uso del casolare) e la esclusione della qualificazione come fatto di lieve entità a causa della pluralità, sistematicità delle cessioni, capacità di approvvigionamento e disponibilità di quantitativi non trascurabili. Confermata dunque la pronuncia della Corte d'appello (con le assoluzioni/riqualificazioni già operate in sede d'appello). Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di euro 3.000,00 (come determinato equitativamente).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    comma 1, comma 4, comma 5

    Art. 73 è il riferimento sostanziale per i reati di droga: la Corte ha applicato il primo e quarto comma per le fattispecie contestate e ha rigettato l'applicazione del quinto comma (fatto di lieve entità) ritenendo le condotte non meramente occasionali ma sistematiche, con capacità di approvvigionamento e diffusione.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Norma che indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi indicati rientrassero in una rivalutazione di merito e fossero generici o riproducenti censure già decise, quindi inammissibili.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • codice penale, art. 81

    Richiamato nella contestazione iniziale relativa alla responsabilità concorrente; la Corte non ha trovato profili tali da ritenere invalida la motivazione sul contributo alla fattispecie colposa.

  • codice penale, artt. 62-bis e 133

    Articoli relativi alle circostanze attenuanti generiche e al concreto trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto le critiche dei ricorrenti generiche e non idonee a dimostrare l'erroneità della determinazione della pena operata dai giudici di merito.

  • codice di procedura penale, artt. 192 e 546

    Norme relative ai mezzi di prova e alla motivazione: i ricorrenti denunciavano violazioni ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per riesaminare la valutazione delle prove: le critiche che chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili salvo il caso di "travisamento della prova" o di prova inesistente.
  • La presenza di una "doppia conforme" (condanna confermata in appello) restringe ulteriormente il sindacato della Cassazione sulla valutazione probatoria.
  • Per ottenere il riconoscimento del "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5, è necessario dimostrare concretamente l'assenza di sistematicità, l'esiguità dei quantitativi, un limitato ambito di destinatari e l'assenza di organizzazione o capacità di diffusione; deduzioni generiche o confronti con altri giudizi non bastano.
  • Per censurare la motivazione sulla pena e le attenuanti generiche servono deduzioni specifiche e un confronto critico con la motivazione del giudice di merito; mere affermazioni di eccessività sono inammissibili.
  • Elementi indiziari anche plurimi (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, immagini video, uso di luoghi isolati per le cessioni) se motivatamente collegati possono giustificare la responsabilità anche in assenza di prova diretta, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.

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