Cassazione Penale, Sentenza n. 25794/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alberghini impugna la confisca per equivalente di euro 243.759,54 disposta come profitto del reato (art. 640-bis cod. pen.), sostenendo che è intervenuto un fatto nuovo rilevante: la FAR Srl, di cui Alberghini era legale rappresentante, ha concordato con l'Agenzia delle Entrate un piano di ammortamento (accettato il 20.09.2023) per la restituzione dell'intero contributo revocato (somma complessiva di euro 2.374.602,61 in 72 rate), fra cui sarebbe ricompresa la porzione già oggetto di sequestro e confisca. Il ricorrente deduce che tale restituzione integra la reintegrazione del patrimonio pubblico e quindi elimina o riduce la legittima causa della confisca, con conseguente duplicazione della misura ripristinatoria/sanzionatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione ha commesso errori di valutazione. In particolare: (i) ha equivocamente considerato il fatto nuovo come antecedente alla definitività della confisca, mentre l'accoglimento del piano di ammortamento è avvenuto dopo la chiusura del procedimento che ha determinato la confisca; (ii) non ha verificato se il piano di ammortamento sia stato effettivamente adempiuto e se le somme versate afferiscano concretamente alla porzione di contributo già sequestrata/ablata come profitto del reato; (iii) non ha né quantificato né adeguato la misura ablativa alla luce delle restituzioni effettive. Conseguentemente la prima ratio dell'ordinanza impugnata è dichiarata priva di fondamento e i motivi di ricorso vengono, per quanto di ragione, accolti: il provvedimento impugnato viene dunque corretto/soppresso nella parte in cui non ha compiuto le verifiche richieste, con rinvio al giudice di merito per accertare concretamente l'afferenza e l'effettivo adempimento delle restituzioni e per rideterminare l'eventuale misura della confisca in base al profitto attuale netto.
Norme richiamate
Norma che sanziona la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; qui costituisce la fattispecie di reato per la quale è stato accertato il profitto attribuito ad Alberghini.
Prevede la confisca del profitto del reato o per equivalente; la confisca disposta nei confronti di Alberghini è stata adottata in base a questa norma.
Consente la confisca per equivalente; la giurisprudenza richiamata sottolinea la funzione prevalentemente ripristinatoria di tale confisca e i limiti alla sua applicazione quando il profitto è stato restituito.
art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di patteggiamento e restituzione integrale del profitto del reato; la giurisprudenza afferma che applicazioni cumulative di misure di restituzione e confisca possono violare il principio ne bis in idem sanzionatorio.
art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354
Citata per distinguere la confisca da pene principali o accessorie; la confisca per equivalente conserva natura ripristinatoria anche se ha carattere afflittivo.
art. 182-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (omologazione transazione fiscale)
Rilevante nel diritto tributario fallimentare: un accordo di ristrutturazione o transazione fiscale omologata può incidere sul quantum del debito e, se perfezionato dopo la sentenza, può ridurre la misura della confisca per violazione del principio di proporzionalità.
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato nei precedenti di diritto penale tributario in ordine alla non eccedenza della confisca rispetto all'effettivo profitto conseguito e alla deduzione delle somme recuperate dal fisco.
Massime di principio
- La funzione della confisca del profitto del reato è primariamente ripristinatoria: se il patrimonio pubblico è stato integralmente o parzialmente reintegrato attraverso restituzioni, occorre valutare e neutralizzare la duplice reintegrazione.
- Non è sufficiente l'accoglimento di un piano di ammortamento o un'accordo di restituzione: il giudice deve verificare l'effettivo adempimento (pagamenti concreti) e l'afferenza delle somme versate alla porzione oggetto della confisca prima di escludere o ridurre la misura ablativa.
- Il momento temporale in cui si verifica la restituzione è cruciale: un fatto sopravvenuto dopo la definitività della confisca non può essere automaticamente inteso come preesistente, ma può comunque rilevare se concretamente adempiuto; viceversa, restituzioni anteriori alla definitività possono giustificare la riduzione o l'elisione della confisca.
- Il giudice dell'esecuzione deve operare una verifica contabile concreta e motivata sull'entità delle somme effettivamente restituite e sulla loro pertinenza rispetto al profitto del reato prima di mantenere la confisca nella misura fissata in sentenza.
- L'applicazione cumulativa di misure restitutorie amministrative/tributarie e della confisca penale può integrare un vulnus al principio ne bis in idem e al principio di proporzionalità, ove determini una duplicazione della reintegrazione del patrimonio pubblico.
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