Cassazione Penale, Sentenza n. 41998/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di rigetto del riesame contro la misura cautelare adottata per reati di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. Contestavano l'esistenza dei gravi indizi per la rapina ritenendola in realtà esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la riscossione di crediti di lavoro (importo di 800 euro), denunciavano travisamento della prova testimoniali (Taurisano, Cangiano) e chiedevano il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 393 c.p. o, comunque, una diversa qualificazione. Con il secondo motivo censuravano la motivazione sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), rilevando che il tribunale avrebbe valutato solo la gravità astratta dei reati senza considerare le circostanze che giustificavano l'azione e senza indicare elementi concreti a supporto del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato un mero errore materiale nell'ordinanza originaria circa la tipologia della misura (arresti domiciliari invece che custodia in carcere) ma ciò non incide sull'esito. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice del riesame: le dichiarazioni delle persone offese, riscontri testimoniali sommari e i filmati di videosorveglianza dimostravano la presenza di gravi indizi di rapina in concorso per l'impossessamento della somma. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 393 c.p. sia perché la violenza fu diretta anche verso persone non debitrici sia perché il soggetto passivo della violenza rileva ai fini della rapina indipendentemente dal proprietario ultimo del denaro. Ha altresì confermato le esigenze cautelari, ritenendo fondato il pericolo di reiterazione sulla base della programmazione, della spregiudicatezza e della partecipazione familiare all'azione delittuosa. Per effetto dell'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è verificabile in cassazione solo se sussiste violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; il controllo di legittimità esamina la congruenza della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione della prova
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di misure cautelari per il concreto pericolo di reiterazione del reato; il giudice deve motivare sulla concretezza del pericolo considerando la situazione concreta e gli elementi di personalità e contesto
Definisce la rapina; nella fattispecie la sottrazione della somma mediante violenza o minaccia verso le persone presenti integra la rapina
Disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; non applicabile quando la violenza è diretta verso persone che non erano debitori e quando l'effetto pratico è la sottrazione mediante violenza, con conseguente configurabilità della rapina
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi
Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000
Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000
Principio secondo cui la Corte di cassazione, nel sindacare i provvedimenti sulle misure cautelari, verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni logici e giuridici
Cass. sent. n. 29541 del 23/10/2020 (Sezioni Unite richiamata)
Cass. sent. n. 29541 del 23/10/2020
Richiamata nella discussione sulla rilevanza dell'entità della violenza rispetto alla qualificazione della fattispecie; la Corte ha ritenuto che la gravità della violenza non trasformi automaticamente il fatto in rapina se mancano altri presupposti, ma nel caso concreto gli elementi indicavano rapina
Cass. sez. 5, sent. n. 1154 del 11/11/2021
Cass. sez. 5, sent. n. 1154 del 11/11/2021
Confermato il principio che per le esigenze cautelari vanno considerate personalità, contesto sociale e modalità di commissione del reato, come indici di concretezza del pericolo di reiterazione
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rivede la valutazione di attendibilità delle prove se il vizio denunciato si risolve in diversa valutazione di circostanze già valutate dal giudice di merito; la censura sulla motivazione è ammissibile solo per mancanza o manifesta illogicità
- La qualificazione della condotta come rapina o esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dal soggetto passivo della violenza: se la violenza è diretta verso persone non debitrici si configura la rapina, anche se l'importo richiesto derivi da un credito di lavoro
- Ai fini della misura cautelare il giudice deve motivare il pericolo di reiterazione su elementi concreti (modalità dell'azione, spregiudicatezza, ruolo di gruppo o familiare, coinvolgimento di estranei) e non può appellarsi solo alla gravità astratta del reato
- Errori materiali formali (es. indicazione errata della misura) non incidono sull'ammissibilità del ricorso quando il merito e la motivazione restano valutabili e congrui
- La presenza di riscontri oggettivi (videosorveglianza, più dichiarazioni convergenti) rafforza la posizione del giudice di merito e rende più difficile il sindacato di legittimità in Cassazione
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