Cassazione Civile, Ordinanza n. 07549/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società ha chiesto la correzione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che il provvedimento, pur riferito correttamente nelle sue ragioni e nel dispositivo a una lite diversa tra le stesse parti, riportasse per errore materiale un oggetto e gli estremi della sentenza impugnata appartenenti all'altro giudizio. In particolare, la decisione da correggere avrebbe invertito i riferimenti tra due ricorsi decisi nella stessa udienza: uno relativo a sanzioni tributarie per ICI 2005 e l'altro relativo ad avvisi di accertamento ICI per annualità 2005-2008. La ricorrente ha quindi chiesto di sostituire l'oggetto indicato nel provvedimento e il numero della sentenza regionale richiamata. La Corte ha esaminato l'istanza alla luce della disciplina sulla correzione degli errori materiali e ha ritenuto effettivamente sussistente uno scambio di provvedimenti nella fase di redazione/impaginazione, accogliendo la correzione solo nei limiti dell'errore riscontrato.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ordinando di rettificare la propria sentenza n. 25627/2022 sostituendo l'oggetto "SANZIONI TRIBUTI" a quello erroneamente indicato come "ICI IMU ACCERTAMENTO" e sostituendo la sentenza impugnata n. 9/2017 della CTR Lazio a quella n. 12/2017. Ha invece ritenuto corretto il numero di R.G. già riportato, quindi non lo ha modificato. Trattandosi di procedimento di correzione, la Corte ha anche escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo e non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali o di calcolo è ammessa non solo per rimediare a difformità tra volontà del giudice e rappresentazione grafica immediatamente percepibile, ma anche per introdurre statuizioni consequenziali obbligatorie o accessorie; può essere utilizzata anche quando, per mero errore di sostituzione del file, siano stati scambiati gli atti di decisioni diverse nella fase di impaginazione, purché la correzione non si traduca nel deposito di una decisione distinta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non trova applicazione nel procedimento di correzione dell'errore materiale, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la disposizione che ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte ha escluso che operi nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile quando dal testo del provvedimento emerga ictu oculi un difetto di corrispondenza tra la decisione voluta e la sua esternazione grafica.
- La correzione può essere usata anche per rimediare allo scambio, nella redazione della sentenza, di riferimenti, motivazione e dispositivo relativi a diversa controversia tra le stesse parti, purché l'intervento non comporti la sostituzione integrale di una decisione con un'altra.
- Quando l'errore riguarda solo alcuni dati identificativi del provvedimento, la correzione va limitata ai soli elementi errati, lasciando invariati quelli correttamente riportati.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si applica il contributo unificato aggiuntivo per i giudizi di impugnazione e non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
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