Cassazione Penale, Ordinanza n. 21997/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole già deciso in appello, mantenendo ferma la condanna per ricettazione e il diniego dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/11/2024, deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto in materia di ricettazione, prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. Il ricorso contestava quindi la valutazione di merito sulla non concessione dell'attenuante, nonostante il modesto valore del bene ricettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello e già disattese, osservando inoltre che la modesta entità del bene, da sola, non basta quando la valutazione ex art. 133 c.p. depone in senso negativo, in particolare per i numerosi precedenti dell'agente.
Norme richiamate
L'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto in tema di ricettazione non discende automaticamente dal solo modesto valore del bene, che costituisce un parametro concorrente solo in via sussidiaria.
Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto rilevano anche gli indici relativi al profitto e alla capacità a delinquere dell'agente, oltre al profilo oggettivo del fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta solo sulla base del modesto valore del bene: tale dato è solo uno degli elementi della valutazione complessiva.
- Quando il valore del bene ricettato non è esiguo, l'attenuante della particolare tenuità deve essere esclusa; quando invece il valore è lieve, occorre comunque verificare gli ulteriori indici desumibili dall'art. 133 c.p., sia oggettivi sia soggettivi.
- La presenza di numerosi precedenti dell'imputato può incidere negativamente sulla valutazione della capacità a delinquere e quindi escludere la particolare tenuità del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese dalla corte di merito.
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