Cassazione Penale, Sentenza n. 23919/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per il delitto ex art. 416-bis c.p. I motivi di ricorso denunciavano: 1) carenza di motivazione rispetto alla consulenza fonica difensiva che sosteneva che la parola "santa" provenisse dalla televisione e non da interlocutori, con richiesta di riascolto; 2) mancata considerazione che il dato captativo non fosse l'unico elemento indiziario e contestazione della valutazione di altri elementi (partecipazione alla "mangiata", presunta messa a disposizione della "cava", recupero crediti); 3) violazione/erronea applicazione delle norme probatorie e della giurisprudenza sulle condizioni della partecipazione all'associazione mafiosa (ritenendo che non fosse dimostrato il patto vincolante e la contribuzione stabile); 4) carenza motivazionale circa la sussistenza e attualità delle esigenze cautelari e mancata valutazione dell'effetto del "tempo silente" e della possibile attenuazione della pericolosità nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel merito delle censure la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva esaminato e motivatamente respinto la tesi difensiva sulla consulenza fonica (la frase "la \"santa\"" è stata considerata pronunciata da Antonio Carzo), ha evidenziato che il dato captativo rappresentava solo uno degli elementi in un quadro complessivo di gravità indiziaria (richiamando ulteriori conversazioni, la partecipazione alla "mangiata", il coinvolgimento nel recupero crediti e i riferimenti alla "cava"), e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di riconsiderare in Cassazione valutazioni di merito non viziate da illogicità). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale, fondata anche sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., e ha respinto la richiesta di valutazione autonoma del "tempo silente" senza nuovi elementi. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; nessuna remissione in libertà (adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma penale che configura l'associazione di tipo mafioso; i giudici hanno ritenuto che il complesso degli elementi indiziari fosse idoneo a sostenere la misura cautelare per tale fattispecie.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa sulla permanenza delle esigenze cautelari per reati di associazione mafiosa: la Corte ha richiamato tale presunzione e ritenuto non superata dalla difesa in assenza di prove efficaci di dissociazione o di irreversibile allontanamento.
art. 299, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Predisposizione che impone la necessità di adeguare i provvedimenti de libertate agli sviluppi delle indagini; la Corte ha però osservato che rivalutazioni più approfondite richiedono elementi nuovi e non sono automatiche nel riesame incidentale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di norme e carenza di motivazione/travisamento della prova). La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate, perché miravano a riconsiderazioni di merito non ammesse in questa sede.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti della esposizione motivazionale richiesta in sede di impugnazione; la Corte ha trattato i motivi nei limiti prescritti.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Regole procedurali da applicare qualora la decisione non comporti la remissione in libertà; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Norma citata nel ricorso con riferimento a regole probatorie; la Corte ha ritenuto infondate le censure di inosservanza o errata applicazione di tale norma, confermando la correttezza del ragionamento indiziario del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice del riesame decide sulla base del materiale acquisito; richieste difensive di approfondimenti istruttori (p.es. nuovo riascolto o consulenze) sono generalmente incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale a meno che non emergano elementi davvero nuovi e decisivi.
- Singole captazioni/intercettazioni (es. attribuzione di una "dote" o formula rituale) possono concorrere al quadro indiziario ma non sono necessariamente determinanti da sole: occorre valutare il complesso degli elementi insieme, evitando valutazioni parcellizzate.
- La Corte di cassazione non può rivisitare il merito delle valutazioni probatorie se queste non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie; il sindacato è limitato alla verifica della motivazione e della coerenza logica.
- Per superare la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari in ipotesi di associazione mafiosa (art. 275, comma 3 c.p.p.) è necessario dimostrare la dissociazione o l'irreversibile allontanamento dal sodalizio oppure produrre elementi nuovi e concreti che evidenzino l'attenuazione della pericolosità.
- Le contestazioni tecniche su trascrizioni/consulenze foniche costituiscono valutazioni di fatto primariamente di competenza del giudice di merito; per ottenere un risultato diverso serve una prova nuova e decisiva, non solo una lettura alternativa.
- Difese che mirino a una lettura alternativa dei singoli indizi senza fornire nuovi elementi concreti rischiano l'inammissibilità o il rigetto in Cassazione: è preferibile focalizzarsi su elementi nuovi, sulla proporzionalità della misura e sulla documentazione oggettiva del cambiamento di posizione dell'imputato.
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