Cassazione Civile, Ordinanza n. 21857/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Gli originari attori chiedevano il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell'illecito commesso dal preposto della compagnia assicurativa, consistente nell'avere ricevuto tra il 2005 e il 2014 ingenti somme di denaro, per un importo complessivo di euro 2.644.655,34, senza consegnare alcun contratto o documentazione attestante l'effettiva sottoscrizione dei contratti di investimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la consegna del denaro e dichiarando altresì la nullità della citazione per genericità. La Corte d'appello aveva confermato la decisione sul merito e, inoltre, aveva ritenuto rinunciate e non riproponibili alcune istanze istruttorie non reiterate nelle conclusioni di primo grado. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 164, comma 4, e 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere incompleta la domanda e intempestivo il deposito documentale, mentre le memorie integrative avevano sanato la domanda; 2) violazione di varie norme processuali per il mancato ingresso delle prove testimoniali, contestando il diniego di ammissione delle istanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata percezione del contenuto oggettivo della prova, lamentando che i giudici di merito non avessero valutato le distinte di assegni e le quietanze rilasciate dal preposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorrente che aveva depositato rinuncia al ricorso. Per tutti gli altri ricorrenti ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché la censura non colpiva la ratio decisiva della sentenza d'appello, che aveva comunque deciso anche nel merito; il secondo perché non era stata censurata la ratio di inammissibilità fondata sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie nelle conclusioni di primo grado; il terzo perché sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con esclusione di chi aveva rinunciato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La declaratoria di nullità della citazione per genericità non è decisiva se il giudice di appello esamina comunque il merito della domanda; la censura deve investire anche la ratio di merito.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità dell'integrazione della domanda mediante memorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattende il principio del libero convincimento nei limiti di legge; non quando si contesta solo la valutazione del materiale istruttorio.
Non consente di sindacare in cassazione la mera diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al mancato ingresso delle prove testimoniali, senza che la censura fosse ritenuta ammissibile.
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni processuali asseritamente violate, ma senza incidere sulla ratio decidendi.
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni processuali asseritamente violate, ma senza successo.
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni processuali asseritamente violate, ma senza successo.
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni processuali asseritamente violate, ma senza successo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché non coglievano la ratio della decisione o perché miravano a una rivalutazione del fatto.
La censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se il giudice incorre in vizio di sussunzione nella qualificazione degli indizi come gravi, precisi e concordanti.
L'erronea valutazione delle presunzioni può essere dedotta in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione, non per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale indiziario.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio nei confronti del rinunciante.
La condanna per lite temeraria richiede la concreta presenza di mala fede o colpa grave e non deriva automaticamente dalla soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura contro la declaratoria di nullità della domanda è inammissibile se la sentenza impugnata contiene anche una autonoma ratio decidendi di merito non specificamente aggredita.
- Le istanze istruttorie non riproposte in modo specifico nelle conclusioni di primo grado devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello o dedotte come vizio in cassazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte, attribuisca efficacia legale a prove prive di tale valore o violi i limiti del libero convincimento.
- Il vizio in materia di presunzioni è deducibile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione, ossia quando il giudice qualifichi erroneamente gli indizi o ne faccia un uso logicamente e giuridicamente incoerente.
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio limitatamente al rinunciante.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave concretamente accertate e non può essere automatica conseguenza della soccombenza.
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