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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13080/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con la quale, a seguito di concordato sui motivi di appello e sulla pena, sono state riconosciute attenuanti equivalenti all'aggravante contestata ed è stata rideterminata la pena in anni quattro, mesi due e giorni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancanza di motivazione della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo proposto non fosse consentito dalla legge in presenza di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. La Corte ha osservato che, nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale che limita il dovere motivazionale del giudice ai soli punti non rinunciati; pertanto non era dovuta una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sulla insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove. Ha comunque rilevato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione succinta sulla conferma della responsabilità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato sui motivi di appello, la Corte d'appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi con rinuncia agli altri; se è concordata una nuova pena, il giudice prende atto dell'accordo sulla pena.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta delle parti nel giudizio di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità non devolute, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna definita in appello con concordato sulla pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale che circoscrive il thema decidendum ai soli punti residui e impedisce di dedurre in cassazione vizi motivazionali fondati su questioni ormai non devolute.
  • Quando la sentenza di appello accoglie un accordo sulle pene nell'ambito del patteggiamento in appello, il giudice non ha l'obbligo di motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla mancanza di nullità assolute e inutilizzabilità, se tali questioni non rientrano più nella cognizione devoluta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se deduce censure non consentite dalla disciplina speciale del concordato in appello, specie quando mira a contestare la motivazione di una decisione che segue la rinuncia ai motivi di gravame.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via ordinaria, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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