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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19655/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/11/2022 della Corte d'Appello di Torino, pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., relativa a pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Unico motivo: censura della motivazione ritenuta inadeguata in ordine alla confisca delle somme di denaro disposta in sentenza, con richiesta di revoca della confisca. In realtà il ricorrente aveva concordato con l'ufficio di Procura l'accoglimento del motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e aveva rinunciato espressamente agli altri motivi, tra cui quello concernente la confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: essendo il ricorrente intervenuto mediante il concordato in appello e avendo rinunciato ai motivi relativi alla confisca, la doglianza è inammissibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l'ammissibilità dei motivi in cassazione nei concordati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di 'concordato' in appello; limita le doglianze ammissibili in cassazione a questioni che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore della Repubblica (o Procuratore generale) e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale è stata applicata la pena concordata; identifica il fatto tipico (illecito in materia di stupefacenti) oggetto del procedimento.

  • art. 129 c.p.p.

    Riferita in dottrina e giurisprudenza alle condizioni di proscioglimento; dalla pronuncia emerge che le doglianze relative a mancata valutazione di condizioni ex art. 129 sono inammissibili se sono state rinunciate nel concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo, in caso di declaratoria di inammissibilità o di reiezione del ricorso, di condannare il ricorrente a versare una somma in favore della Cassa delle ammende salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Giurisprudenza costituzionale citata a supporto del principio secondo cui la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p. può essere applicata in assenza di responsabilità priva di colpa, salvo prova contraria di assenza di colpa.

  • Cass. pen., Sez. 2, 1/6/2018, n. 30990 (Rv. 272969-01)

    Cass. pen., Sez. 2, 1 giugno 2018, n. 30990

    Orientamento consolidato secondo cui nel concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo i motivi attinenti alla formazione della volontà di concordare, al consenso del Procuratore e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) il ricorrente che ha rinunciato a determinati motivi non può sollevarli in Cassazione: le doglianze rinunciate sono inammissibili.
  • Sono ammissibili in Cassazione solo le censure che attengono alla formazione della volontà del concordato, al consenso del Procuratore e alla eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; ogni altra doglianza, compresa quella sulla confisca se rinunciata, sarà respinta per inammissibilità.
  • Se si intende contestare misure patrimoniali (es. confisca), tale riserva deve essere espressamente preservata nell'accordo o non va rinunciata altrimenti si perderà la possibilità di impugnarla in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta rischi economici: oltre alle spese processuali il giudice può disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo prova di assenza di colpa.
  • Prima di accedere a un concordato va valutato attentamente l'elenco dei motivi che si intendono rinunciare; concordare solo su questioni specifiche (es. attenuanti) e preservare espressamente altre contestazioni se si vuole conservarne la piena impugnabilità.

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