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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33165/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui veniva richiesto il pagamento di una somma, in solido con altri soggetti, in favore di due professionisti. I debitori proponevano opposizione sostenendo di avere già versato parte rilevante di quanto dovuto, in esecuzione di un accordo rateale documentato da una scrittura privata del 2015, e di dovere residuare soltanto un importo minore. A fondamento della prova dei pagamenti producevano una copia fotostatica di un "estratto/riepilogo pagamenti", che i creditori contestavano come alterato, disconoscendone il contenuto e riservandosi il disconoscimento anche dell'originale. Il Tribunale rigettava le opposizioni, ritenendo inutilizzabile la copia disconosciuta, non ammessa la verificazione sulla fotocopia, non ammessa la prova testimoniale dei pagamenti per i limiti legali, e sufficiente a fondare il decreto la scrittura privata del 2015 quale prova scritta del credito, anche con accessori. In appello veniva dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. In Cassazione i ricorrenti censuravano: 1) l'erronea esclusione della verificazione della copia fotostatica, il mancato ricorso all'ordine di esibizione dell'originale e la mancata valorizzazione delle prove ordinarie; 2) l'omesso esame di fatti decisivi, la violazione dell'onere della prova, l'erronea valorizzazione della scrittura privata del 2015, l'inutilizzabilità della CTU/CTP e l'errore della Corte d'appello nel dichiarare inammissibile l'appello, oltre alla condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, per difetto di interesse quanto alla pretesa preclusione della verificazione, e perché le ulteriori doglianze non colpivano la ratio decidendi o introducevano temi nuovi non dedotti nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibili anche le censure contenute nel secondo motivo per violazione delle regole di formulazione del ricorso, perché dirette in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito; ha inoltre escluso che fosse utilmente censurabile l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. se non per vizi propri processuali, non dedotti in modo specifico. La doglianza sulla condanna alle spese è stata trattata come non motivo, essendo meramente conseguenziale all'eventuale accoglimento dei precedenti motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato come parametro per contestare la sussistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo; il Tribunale ha ritenuto che nel caso concreto la prova scritta esistesse.

  • art. 634 c.p.c.

    La scrittura privata del 2015 è stata ritenuta idonea a costituire prova scritta del credito ai fini monitori.

  • art. 2719 c.c.

    La copia fotostatica non autenticata, una volta disconosciuta quanto alla conformità all'originale, non è liberamente utilizzabile come prova se non mediante produzione dell'originale e successiva verifica.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione riguarda i documenti originali; non è ammissibile come tale sulla sola copia fotostatica disconosciuta.

  • art. 2724 n. 3 c.c.

    La prova testimoniale del contenuto del documento poteva essere ammessa solo dimostrando lo smarrimento incolpevole dell'originale.

  • art. 2721 c.c.

    I limiti legali alla prova testimoniale dei contratti sono stati ritenuti applicabili anche al pagamento e alla remissione di debito.

  • art. 2726 c.c.

    I limiti della prova testimoniale dei contratti si estendono al pagamento e alla remissione di debito.

  • art. 210 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta nuova e comunque non specificamente dedotta nei gradi di merito; la Corte ha escluso che il mancato ordine di esibizione fosse utilmente censurabile nel caso concreto.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del disconoscimento della scrittura privata e della verificazione.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del disconoscimento della scrittura privata e della verificazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto generica la censura sull'onere della prova, non correlata in modo percepibile alla motivazione impugnata.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L'appello è stato dichiarato inammissibile per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello sono deducibili solo vizi propri processuali, non errori di merito o censure motivazionali, salvo anomalie radicali della motivazione.

  • art. 345 c.p.c.

    È stata affermata l'inammissibilità in appello della proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta in primo grado, perché tardiva.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di esposizione delle censure in modo autosufficiente.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha qualificato varie doglianze come inammissibili perché non conformi al paradigma del vizio denunciato e perché dirette a rivalutare il merito.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30

    Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato, ma il testo è troncato e non integralmente leggibile.

Massime di principio

  • Quando una copia fotostatica di una scrittura privata è stata disconosciuta nella sua conformità all'originale, la parte che intende avvalersene come prova deve produrre l'originale oppure dimostrare, nei modi consentiti, il contenuto del documento; non può pretendersi una verificazione giudiziale della sola copia come se fosse l'originale.
  • L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta va proposta nel giudizio di primo grado nei termini istruttori: la sua riproposizione in appello è inammissibile se la parte era decaduta in precedenza.
  • La prova testimoniale del pagamento o della remissione di debito soggiace ai limiti legali previsti per i contratti e può essere ammessa solo al ricorrere delle eccezioni normative, come lo smarrimento incolpevole del documento originale.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili le doglianze generiche, quelle che non indicano il concreto errore di diritto o quelle che sollecitano una rivalutazione del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non possono essere spese come 'fatto' le mere argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o un complesso indistinto di circostanze.
  • Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. sono deducibili soltanto vizi propri del provvedimento e violazioni processuali specifiche, non errori di merito o censure sul convincimento del giudice.
  • La contestazione della condanna alle spese, formulata solo in via consequenziale all'eventuale accoglimento dei motivi principali, non costituisce un autonomo motivo di ricorso se non si accompagna a specifiche censure sul relativo capo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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