Cassazione Penale, Sentenza n. 15780/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: deduceva violazione di legge (artt. 192, 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.), vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che le sentenze di condanna successive ai fatti posti a base della misura non erano definitive e non attinenti alla vicenda, e che l'ordinanza aveva violato i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione a carico di De Luca alla luce di elementi documentali più recenti: sentenza del 29/09/2020 per partecipazione di ruolo verticistico al clan dei Casalesi (attività dal 2005 al luglio 2018) e altre condanne e pronunce relative a reati di armi, ricettazione, estorsione e sottrazione all'esecuzione di misure cautelari. Per tali ragioni il Tribunale del riesame, in funzione di giudice di rinvio, ha legittimamente confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Citato come norma procedurale di riferimento per la fase cautelare e per la valutazione probatoria in sede di riesame; la Corte non rileva violazioni formali della sua applicazione.
Richiamato in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (lett. c); la Corte ribadisce che non è richiesta l'imminenza dell'evento delittuoso, bensì una valutazione prognostica basata su elementi concreti e recenti.
Richiami ai criteri e alle misure cautelari, con riferimento alla necessità di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte valuta che la custodia in carcere fosse l'unica idonea alla luce delle condotte e del ruolo del ricorrente.
Norma sulle misure interdittive e cautelari alternative; citata nel contesto dell'analisi delle misure ma la Corte ha ritenuto la custodia cautelare proporzionata ed adeguata.
Norma sostanziale sul delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha valorizzato le condanne e le aggravanti riferibili all'art. 416-bis come elementi che dimostrano il ruolo apicale e la continuità nella vita associativa criminale, rilevanti ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Citate in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, non configurando i vizî di cui alle lettere richiamate.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese per ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per l'inammissibilità dichiarata.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di estensione del motivo di ricorso; la decisione osserva che il motivo è stato articolato nei limiti prescritti.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Previsti gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'invio per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di un nuovo reato ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti e recenti; a maggior ragione quando i fatti originari risalgono a lungo tempo prima, il giudice deve indicare elementi attuali che giustifichino il periculum libertatis.
- Condanne non definitive o misure cautelari recenti possono essere valutate dal giudice della cautela come elementi idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto se indicano continuità di comportamento criminale o ruolo apicale in associazioni mafiose.
- Il ruolo apicale e la partecipazione continuativa ad organizzazioni mafiose costituiscono elementi particolarmente rilevanti nella valutazione della pericolosità e possono giustificare misure cautelari più gravi quali la custodia in carcere.
- Un ricorso generico, privo di specificità sul punto centrale contestato (es. mancata indicazione di quali elementi recenti siano irrilevanti o erratamente valutati), è destinato all'inammissibilità; il rimedio deve mirare a contestare in modo puntuale la motivazione del giudice di merito.
- Il principio di proporzionalità impone al giudice di considerare misure meno afflittive ove siano sufficienti, ma la loro esclusione deve essere motivata alla luce delle concrete esigenze cautelari; la mera affermazione di non definitività delle condanne non esclude per sé la sussistenza del pericolo.
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