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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15780/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: deduceva violazione di legge (artt. 192, 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.), vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sostenendo che le sentenze di condanna successive ai fatti posti a base della misura non erano definitive e non attinenti alla vicenda, e che l'ordinanza aveva violato i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto sussistente l'attualità del pericolo di reiterazione a carico di De Luca alla luce di elementi documentali più recenti: sentenza del 29/09/2020 per partecipazione di ruolo verticistico al clan dei Casalesi (attività dal 2005 al luglio 2018) e altre condanne e pronunce relative a reati di armi, ricettazione, estorsione e sottrazione all'esecuzione di misure cautelari. Per tali ragioni il Tribunale del riesame, in funzione di giudice di rinvio, ha legittimamente confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato come norma procedurale di riferimento per la fase cautelare e per la valutazione probatoria in sede di riesame; la Corte non rileva violazioni formali della sua applicazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (lett. c); la Corte ribadisce che non è richiesta l'imminenza dell'evento delittuoso, bensì una valutazione prognostica basata su elementi concreti e recenti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiami ai criteri e alle misure cautelari, con riferimento alla necessità di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte valuta che la custodia in carcere fosse l'unica idonea alla luce delle condotte e del ruolo del ricorrente.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle misure interdittive e cautelari alternative; citata nel contesto dell'analisi delle misure ma la Corte ha ritenuto la custodia cautelare proporzionata ed adeguata.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul delitto di associazione di tipo mafioso; la Corte ha valorizzato le condanne e le aggravanti riferibili all'art. 416-bis come elementi che dimostrano il ruolo apicale e la continuità nella vita associativa criminale, rilevanti ai fini dell'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Citate in relazione ai vizi di motivazione denunciati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità, non configurando i vizî di cui alle lettere richiamate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese per ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte per l'inammissibilità dichiarata.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di estensione del motivo di ricorso; la decisione osserva che il motivo è stato articolato nei limiti prescritti.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Previsti gli adempimenti di trasmissione degli atti alla cancelleria a seguito della decisione; la Corte dispone l'invio per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di un nuovo reato ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti e recenti; a maggior ragione quando i fatti originari risalgono a lungo tempo prima, il giudice deve indicare elementi attuali che giustifichino il periculum libertatis.
  • Condanne non definitive o misure cautelari recenti possono essere valutate dal giudice della cautela come elementi idonei a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione, soprattutto se indicano continuità di comportamento criminale o ruolo apicale in associazioni mafiose.
  • Il ruolo apicale e la partecipazione continuativa ad organizzazioni mafiose costituiscono elementi particolarmente rilevanti nella valutazione della pericolosità e possono giustificare misure cautelari più gravi quali la custodia in carcere.
  • Un ricorso generico, privo di specificità sul punto centrale contestato (es. mancata indicazione di quali elementi recenti siano irrilevanti o erratamente valutati), è destinato all'inammissibilità; il rimedio deve mirare a contestare in modo puntuale la motivazione del giudice di merito.
  • Il principio di proporzionalità impone al giudice di considerare misure meno afflittive ove siano sufficienti, ma la loro esclusione deve essere motivata alla luce delle concrete esigenze cautelari; la mera affermazione di non definitività delle condanne non esclude per sé la sussistenza del pericolo.

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