Cassazione Penale, Ordinanza n. 32502/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza esamina i ricorsi presentati nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello. Quanto al primo ricorrente, i motivi deducevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 99, 132 e 133 c.p. per la mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva che tali censure riproponevano le medesime argomentazioni già formulate in appello e correttamente disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche e aveva motivato autonomamente il riconoscimento della recidiva, valorizzando anche la commissione del fatto in concorso con soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere. Quanto alla seconda ricorrente, il motivo deduceva l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche tale censura reiterava doglianze già esaminate e respinte in appello. La Corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti, ritenendo insufficiente la mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti, peraltro priva di fondamento. Entrambi i ricorsi miravano quindi a ottenere una diversa valutazione delle circostanze rilevanti per la dosimetria della pena, richiesta non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e non arbitraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sull'entità della pena reiterassero questioni di merito già adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello e sollecitassero una rivalutazione discrezionale non consentita nel giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione una nuova valutazione discrezionale degli elementi considerati dal giudice di merito nella determinazione della pena.
Le attenuanti generiche non costituiscono una benevola concessione discrezionale, ma presuppongono la presenza di elementi positivi rilevanti ai fini della valutazione del reato e della capacità a delinquere.
La recidiva può essere valorizzata dal giudice di merito quando la relativa applicazione sia sorretta da una motivazione autonoma e specifica.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sostenuta da motivazione congrua, logica e non arbitraria.
La valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, ai fini della commisurazione della pena e delle attenuanti generiche, appartiene al giudice di merito, salvo il controllo di logicità e adeguatezza della motivazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, attraverso la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una rivalutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito ai fini della determinazione della pena.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi, anche sinteticamente ma in modo non illogico, sull'assenza di elementi positivi idonei a giustificarle; esse non sono oggetto di automatica o benevola concessione.
- La determinazione della pena e il giudizio sugli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza della motivazione, non per il semplice dissenso sulla valutazione compiuta.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito ne esponga con motivazione autonoma e specifica la rilevanza quale indice di progressione criminosa.
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