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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32502/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza esamina i ricorsi presentati nell'interesse di due imputati contro la sentenza della Corte d'appello. Quanto al primo ricorrente, i motivi deducevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione degli artt. 99, 132 e 133 c.p. per la mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva che tali censure riproponevano le medesime argomentazioni già formulate in appello e correttamente disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche e aveva motivato autonomamente il riconoscimento della recidiva, valorizzando anche la commissione del fatto in concorso con soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere. Quanto alla seconda ricorrente, il motivo deduceva l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche tale censura reiterava doglianze già esaminate e respinte in appello. La Corte territoriale aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti, ritenendo insufficiente la mera prospettazione di una versione alternativa dei fatti, peraltro priva di fondamento. Entrambi i ricorsi miravano quindi a ottenere una diversa valutazione delle circostanze rilevanti per la dosimetria della pena, richiesta non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sull'entità della pena reiterassero questioni di merito già adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello e sollecitassero una rivalutazione discrezionale non consentita nel giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione una nuova valutazione discrezionale degli elementi considerati dal giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono una benevola concessione discrezionale, ma presuppongono la presenza di elementi positivi rilevanti ai fini della valutazione del reato e della capacità a delinquere.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere valorizzata dal giudice di merito quando la relativa applicazione sia sorretta da una motivazione autonoma e specifica.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sostenuta da motivazione congrua, logica e non arbitraria.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere, ai fini della commisurazione della pena e delle attenuanti generiche, appartiene al giudice di merito, salvo il controllo di logicità e adeguatezza della motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, attraverso la denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, sollecita una rivalutazione alternativa degli elementi già esaminati dal giudice di merito ai fini della determinazione della pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi, anche sinteticamente ma in modo non illogico, sull'assenza di elementi positivi idonei a giustificarle; esse non sono oggetto di automatica o benevola concessione.
  • La determinazione della pena e il giudizio sugli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza della motivazione, non per il semplice dissenso sulla valutazione compiuta.
  • La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito ne esponga con motivazione autonoma e specifica la rilevanza quale indice di progressione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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