Cassazione Penale, Ordinanza n. 29817/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui era stata concessa la detenzione domiciliare. Il ricorso era fondato su un solo motivo: dedotta violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, assumendo che vi fossero elementi positivi sopravvenuti ostativi alla conferma della misura meno favorevole e, in particolare, valorizzando la cessazione di ogni condotta antigiuridica, la regolare condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, terminata il 27 luglio 2025, e l'avvio di un'attività lavorativa. La Corte ha rilevato che la doglianza era in realtà di merito e non evidenziava un vero vizio motivazionale, mentre l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente considerato i precedenti penali per cessione illecita di stupefacenti e reati contro il patrimonio, l'assenza di precedenti espiazioni in regime diverso dalla detenzione o detenzione domiciliare, la commissione di ulteriori reati dopo il fatto, l'arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale con custodia cautelare in carcere e i precedenti di polizia relativi anche alla frequentazione di pregiudicati. Sulla base di tali elementi, il giudice di merito aveva ritenuto giustificata la conferma della detenzione domiciliare e l'inadeguatezza, allo stato, dell'affidamento in prova, per l'impossibilità di formulare una prognosi positiva di reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse versato in fatto e che non emergesse alcun vizio di motivazione dal provvedimento impugnato, il quale aveva fornito una motivazione congrua e immune da censure sulla valutazione di idoneità della detenzione domiciliare e sull'esclusione, allo stato, dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale del provvedimento del magistrato di sorveglianza relativo alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla misura alternativa; la Corte non accoglie la doglianza perché reputata meramente fattuale e non idonea a dimostrare un vizio di motivazione
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura degli elementi di fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di sorveglianza è inammissibile se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
- La valutazione sull'idoneità di una misura alternativa alla detenzione deve tener conto non solo di elementi positivi sopravvenuti, ma anche del complessivo profilo del condannato, compresi precedenti penali, ulteriori reati commessi dopo il fatto, precedenti di polizia e capacità di rispettare prescrizioni e finalità rieducative.
- La prognosi favorevole per l'affidamento in prova richiede una concreta possibilità di esito positivo della prova; in mancanza di tale prognosi, il giudice può ritenere più adeguata una misura meno permeabile al rischio di recidiva, come la detenzione domiciliare.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato sia coerente, completa e ancorata a plurimi elementi sfavorevoli specificamente indicati, il ricorso che si limiti a richiamare condotta regolare e avvio di lavoro non è sufficiente a scalfirne la tenuta.
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