Cassazione Civile, Ordinanza n. 24430/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della proposizione. Non ha provveduto sulle spese perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione un decreto del Tribunale di Torino del 26 luglio 2019. Dalla stessa ordinanza emerge però che il ricorso è stato proposto oltre il termine di legge: il decreto era stato comunicato via PEC il 26 luglio 2019, il termine per ricorrere era quindi scaduto il 25 agosto 2019, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo il 23 settembre 2019. La Corte rileva inoltre che al giudizio non si applica la sospensione feriale dei termini, in forza dell'art. 35 bis, comma 14, d.lgs. 25/2008.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 14, d.lgs. 25/2008
la sospensione feriale dei termini non si applica al presente giudizio
il termine per proporre ricorso per cassazione decorre senza interruzione feriale nelle controversie rientranti nella disciplina richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
il parametro dell'ulteriore importo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è stato comunicato via PEC, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre da tale comunicazione e la proposizione oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se la disciplina speciale esclude la sospensione feriale dei termini, il calcolo del termine per impugnare va effettuato senza aggiungere il periodo feriale.
- La tardività del ricorso è rilevabile in via preliminare e impedisce l'esame del merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →