Sentenza del 23/03/2016 n. 5710 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la dichiarazione IVA relativa al 1973, recuperando maggiori ricavi ritenuti non fatturati per lavori eseguiti e per la rivendita di elettrodomestici e mobili, oltre a negare detrazioni relative ad acquisti ritenuti non inerenti. Dopo che le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano annullato l'accertamento, l'Agenzia ricorreva contro la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Commissione tributaria centrale, sostenendo che il proprio ricorso contenesse motivi sufficientemente specifici e critiche puntuali alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo erronea la dichiarazione di inammissibilità per difetto di motivi. Il ricorso davanti alla Commissione tributaria centrale, pur richiamando argomentazioni e documenti già prodotti, individuava specifiche ragioni di dissenso e contestava la decisione di secondo grado, che era stata meramente riproduttiva di quella di primo grado. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbito il motivo relativo al vizio di motivazione e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, competente anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha deciso nel merito la fondatezza dell'accertamento IVA.
Norme richiamate
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25
Il ricorso... deve contenere la indicazione della decisione impugnata e della Commissione adita, l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi della impugnazione
Nel previgente processo tributario, il ricorso doveva indicare la decisione impugnata, i fatti e i motivi; l'onere di specificità era rispettato quando dal contenuto dell'atto risultavano le critiche rivolte alla decisione impugnata.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 15, comma 3
Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma
L'inammissibilità per difetto dei motivi può essere dichiarata solo quando l'incertezza riguardi l'intero contenuto dell'impugnazione, non quando siano individuabili una o più ragioni di dissenso sufficientemente chiare.
D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26
Il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale era riconducibile, con le relative limitazioni, a un giudizio di appello e quindi consentiva il riesame della controversia, purché l'impugnazione contenesse critiche identificabili alla decisione precedente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Anche nel regime processuale successivo, i motivi di appello devono essere specifici, ma tale requisito non impone necessariamente una nuova esposizione completa della causa: è sufficiente contrapporre argomentazioni idonee a contestare il fondamento della decisione impugnata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La norma disciplina la rettifica della dichiarazione IVA e i relativi presupposti probatori; tuttavia, in questa pronuncia la Corte non ha esaminato nel merito se l'accertamento dell'Amministrazione fosse fondato, limitandosi alla questione processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Art. 360 c.p.c., n. 4
La violazione delle norme processuali può essere denunciata in cassazione come error in procedendo. La Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria centrale avesse erroneamente dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia.
Massime di principio
- Un'impugnazione non è inammissibile solo perché richiama argomentazioni già svolte nei precedenti gradi: il richiamo è valido se, considerando anche la motivazione della sentenza impugnata, consente di individuare chiaramente le critiche proposte.
- La specificità dei motivi va valutata in rapporto alla specificità della sentenza impugnata. Se la decisione successiva riproduce pedissequamente quella precedente, può essere sufficiente riproporre le difese già formulate e spiegare che esse sono state erroneamente disattese o ignorate.
- L'impugnazione deve comunque indicare quali errori della decisione vengono contestati e quali conclusioni alternative si chiedono al giudice; un generico rinvio a tutti gli atti senza individuare le censure resta insufficiente.
- L'inammissibilità per difetto di motivi costituisce una conseguenza estrema e opera soltanto quando l'atto sia complessivamente privo di motivi o presenti un'incertezza assoluta, non quando contenga almeno una ragione di dissenso comprensibile.
- L'accoglimento di un ricorso per cassazione su una questione processuale non equivale alla vittoria nel merito della controversia: la causa può essere rinviata al giudice competente, che dovrà ancora valutare la fondatezza dell'accertamento fiscale.
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