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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Riscossione coattiva, sì all'ipoteca su beni del fondo patrimoniale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B. A. contestava l’iscrizione ipotecaria sui suoi due immobili, sostenendo che erano destinati a fondo patrimoniale e quindi non assoggettabili alla misura; eccepiva inoltre la nullità per mancata intimazione di pagamento dopo il decorso di un anno, l’assenza dei presupposti dell’iscrizione e l’inclusione di somme dovute per sanzioni e ammortamento. In appello ha prodotto il documento relativo alla destinazione degli immobili al fondo patrimoniale. La CTP di Ascoli Piceno aveva respinto il ricorso principalmente per mancata prova documentale del vincolo, assorbendo le altre doglianze.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello. Ha ritenuto ammissibile l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 anche sui beni del fondo patrimoniale, alle condizioni dell’art. 170 c.c., perché l’ipoteca ha funzione cautelare e non costituisce esecuzione forzata. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, richiesta per l’esecuzione forzata ma non per l’azione cautelare. Infine, ha rigettato la contestazione sulle sanzioni perché non provata, rilevando che Equitalia aveva dimostrato che il debito era esclusivamente tributario. B. A. è stato condannato a rifondere all’Ufficio le spese di lite, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche su beni facenti parte di un fondo patrimoniale

    L’ipoteca può essere iscritta sui beni del fondo patrimoniale, ferme le condizioni previste dall’art. 170 c.c.; la misura ha natura cautelare e non equivale all’esecuzione forzata.

  • Art. 170 c.c.

    in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche su beni facenti parte di un fondo patrimoniale -alle condizioni indicate nell'art. 1 7Occ...

    La tutela dei beni del fondo rispetto ai debiti riguarda i presupposti e i limiti stabiliti dall’art. 170 c.c.; la costituzione del fondo non impedisce in assoluto l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    detta intimazione, infatti, è necessaria quando si proceda ad esecuzione forzata e non anche quando si agisca in via cautelare.

    L’intimazione ad adempiere prevista dalla norma è richiesta prima dell’esecuzione forzata, non per l’iscrizione ipotecaria, che il giudice qualifica come misura cautelare.

Massime di principio

  • La destinazione di un immobile a fondo patrimoniale non esclude automaticamente l’iscrizione ipotecaria per debiti tributari: occorre verificare le condizioni di tutela previste dall’art. 170 c.c. e la natura del debito.
  • L’iscrizione ipotecaria tributaria è una misura cautelare, distinta dall’espropriazione; pertanto gli adempimenti preliminari richiesti per l’esecuzione forzata non si applicano automaticamente all’iscrizione.
  • Chi contesta l’inclusione di sanzioni o di altre voci nel debito deve provare concretamente la contestazione; nel caso deciso, la prova dell’Ufficio che il debito fosse esclusivamente tributario ha condotto al rigetto della censura.

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