Sentenza del 23/03/2016 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IRES - Norme generali sui componenti del reddito d'impresa - Certezza e obiettiva determinabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, di costi per provvigioni fatturati e imputati a un periodo d’imposta. Il testo disponibile riferisce che le fatture non indicavano in modo sufficientemente determinato l’oggetto dei servizi, senza precisarne natura, qualità e quantità; non sono riportati i nomi delle parti, l’importo dei costi, l’anno d’imposta, l’atto impugnato né le specifiche censure processuali.
La decisione
I costi per provvigioni non sono riconoscibili come componenti negativi del reddito d’impresa per il periodo considerato: l’indeterminatezza dell’oggetto delle fatture impedisce di accertarne con certezza l’esistenza e di determinare obiettivamente l’ammontare imputabile a quell’anno. Il testo non fornisce informazioni sul giudice, sul grado di giudizio, sull’esito complessivo del ricorso o sulle spese; pertanto non consente di individuare con certezza il ricorrente, il resistente o il vincitore processuale.
Massime di principio
- Un costo d’impresa è imputabile a uno specifico periodo d’imposta soltanto se la sua esistenza è certa e il suo ammontare è determinabile in modo obiettivo con riferimento a quel periodo.
- Le fatture relative a servizi devono descriverne l’oggetto con elementi sufficienti a identificare la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni; una descrizione indeterminata può impedire di riconoscere il costo come componente negativo del reddito.
- La sola presenza di una fattura non basta, secondo il principio riportato, a dimostrare che il costo sia certo e correttamente imputabile all’esercizio: occorrono informazioni che consentano di verificare la prestazione e la sua riferibilità temporale.
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