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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Le associazioni sportive decadono dal regime senza regolarità contabile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato la sentenza n. 250/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento n. TQ7040200395/2010, emesso il 6 maggio 2010 e notificato il 12 maggio 2010 per l’anno d’imposta 2005. Ha sostenuto: che non esiste una norma che prescriva le modalità di redazione del bilancio associativo; che l’ente era una vera associazione, nonostante i soci fondatori fossero gli unici soci; che l’assenza di iscrizione al CONI sarebbe stata sanata e l’affiliazione alla FMI sarebbe risultata dalla partecipazione al campionato mondiale di motocross 2005; che l’avanzo di gestione di 326.595,15 euro era stato calcolato senza considerare prelevamenti in contanti destinati alle spese dell’équipe sportiva. Ha chiesto il riconoscimento della natura non commerciale e delle agevolazioni della legge n. 398/1991, con annullamento dell’accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la decisione di primo grado, condannando l’associazione a rifondere all’Agenzia delle Entrate 700 euro di spese. Ha ritenuto decisiva non una singola carenza meramente formale, ma la mancanza del bilancio consuntivo, insieme all’assenza dei libri sociali e di qualsiasi scrittura contabile, anche elementare: elementi che, nel loro insieme, non consentivano di dimostrare la gestione non lucrativa e configuravano un quadro sostanziale incompatibile con le agevolazioni fiscali. La decisione impugnata aveva inoltre rilevato la mancanza di rendiconti approvati, del riconoscimento sportivo CONI e dell’affiliazione FMI per il 2005, l’inattualità del libro dei verbali e l’esercizio quasi esclusivo di attività commerciale pubblicitaria; il precedente giudicato relativo a un altro anno d’imposta non vincolava la valutazione autonoma del 2005. L’appello è stato respinto nel suo complesso e le agevolazioni negate; il testo non indica nel dispositivo gli importi delle imposte recuperate.

Norme richiamate

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398

    La Commissione considera il regime forfetario riservato alle associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti richiesti; nel caso concreto nega l’accesso alle agevolazioni per l’assenza di una documentazione idonea a dimostrare la natura associativa e non lucrativa.

  • Art. 90, commi 17 e 18, della legge n. 289/2002

    Ai fini della corretta qualificazione giuridica e fiscale come ente sportivo dilettantistico è necessario che l'associazione si sia dotata di uno statuto contenente i requisiti di cui allo art. 90, commi 17 e 18 della L. 289/2002, indispensabili ai fini del corretto perfezionamento della natura sportivo-dilettantistica dell'ente, certificata dall' iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI.

    La qualificazione sportivo-dilettantistica richiede il rispetto dei requisiti statutari previsti dalla legge e il riconoscimento attestato dall’iscrizione nel registro CONI; la mancanza dei requisiti comporta il disconoscimento delle agevolazioni collegate.

  • Art. 148, commi 3 e 8, del D.P.R. n. 917/1986

    La disposizione teste citata si applica a condizione che l'associazione sportiva dilettantistica interessata si conformi alle clausole da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, come disposto dal comma 8 dello stesso art. 148.

    La non commercialità dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali opera solo per le attività e i destinatari individuati dal comma 3 e a condizione che l’associazione rispetti le clausole statutarie richieste dal comma 8.

  • Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972

    La Commissione lo richiama come norma che, insieme all’art. 148 del TUIR, individua le attività delle associazioni sportive dilettantistiche che possono non essere considerate commerciali. Il regime presuppone però la sussistenza della qualificazione associativa e il rispetto delle condizioni previste.

Massime di principio

  • Per ottenere le agevolazioni fiscali riservate alle ASD non basta la forma associativa o l’assenza di distribuzione dichiarata degli utili: l’ente deve poter dimostrare concretamente la propria natura non lucrativa e il perseguimento degli scopi istituzionali.
  • La mancanza di uno specifico obbligo di tenuta di libri contabili non rende irrilevante la documentazione della gestione. L’assenza congiunta del rendiconto annuale, dei libri sociali e di qualsiasi scrittura contabile può costituire un quadro sostanziale idoneo a giustificare il disconoscimento delle agevolazioni.
  • Le carenze documentali vanno valutate nel loro complesso e in rapporto alla gestione effettiva: una singola irregolarità formale non equivale automaticamente alla perdita della qualifica, mentre omissioni convergenti che impediscono di verificare destinazione delle entrate e assenza di lucro possono risultare decisive.
  • La qualificazione e i requisiti fiscali vanno verificati per ciascun periodo d’imposta: una decisione favorevole relativa a un anno precedente non determina automaticamente l’esito per un’annualità successiva.

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