Sentenza del 23/03/2016 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Redditometro - Valore probatorio alle provenienze del coniuge anche se non accertato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Asti n. 29/2/13, pronunciata il 21 gennaio 2013 e depositata il 12 febbraio 2013, che aveva accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2007 e 2008, emessi ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/1973. L’Ufficio aveva determinato maggiori redditi IRPEF e addizionali, rispettivamente, in euro 136.869 e 140.323, sulla base dell’abitazione di proprietà (mutuo con rate annue di euro 14.640) e dell’acquisto nel 2007 di un’Audi da euro 70.695,80, finanziata con rate annue di euro 16.826,88. Contestava che il contribuente avesse dimostrato risorse sufficienti e non tassabili per sostenere tali spese; censurava l’utilizzo delle disponibilità della moglie, contestava la sufficienza dei saldi dei conti e della liquidazione delle polizze e sosteneva che il disinvestimento del magazzino avesse prodotto meno liquidità di quella riconosciuta e che questa fosse stata reinvestita nell’attività. Il contribuente eccepiva l’inammissibilità delle deduzioni sui beni della moglie, non contestati negli avvisi, e sosteneva che le risorse liquide e patrimoniali proprie e familiari, provenienti da periodi precedenti, erano adeguate. Aveva inoltre riproposto in appello incidentale doglianze procedurali assorbite in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sezione XXVI, con decisione del 4 febbraio 2016, ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto legittimo considerare i redditi e le disponibilità del coniuge, anche in relazione alla comproprietà della casa coniugale, e ha giudicato adeguata la documentazione sulle risorse economiche familiari. Il contribuente ha quindi assolto l’onere di dimostrare che redditi da lavoro e risparmi propri e del coniuge, non tassabili negli anni 2007 e 2008, bastavano a sostenere l’acquisto della casa e dell’autovettura. Le censure dell’Ufficio sulla quantificazione e disponibilità delle somme sono state respinte. Le doglianze procedurali riproposte in appello incidentale non risultano esaminate nel merito. Spese a carico dell’Ufficio, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR 600/1973
a fronte della pretesa erariale il contribuente può dare, anche a mezzo di presunzioni semplici, la prova contraria a suo carico e spetta al giudice valutare l'idoneità degli argomenti a superare l'applicabilità degli standars al caso concreto.
La disciplina dell’accertamento sintetico consente al contribuente di contrastare la ricostruzione basata sugli indici di capacità contributiva provando che le spese sono state sostenute con risorse non tassabili negli anni accertati, comprese disponibilità e risparmi del coniuge valutabili nel contesto familiare.
Artt. 61 e 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
visti gli artt. 61 e 35 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546
Sono richiamati nel dispositivo quali disposizioni processuali in base alle quali la Commissione decide l’appello e liquida le spese.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico il contribuente può fornire prova contraria anche mediante presunzioni semplici; spetta al giudice valutare concretamente se gli elementi prodotti superino la ricostruzione standard fondata sugli indici di spesa.
- Le risorse del coniuge possono essere considerate per spiegare la capacità di sostenere le spese del contribuente, in particolare quando rilevano la comunione o comproprietà dei beni e la gestione economica familiare. Non è necessario che tali redditi siano stati autonomamente accertati perché possano avere valore probatorio nel giudizio sul redditometro.
- Risparmi e disponibilità formatisi in anni precedenti, se documentati e non tassabili negli anni oggetto di accertamento, possono giustificare spese sostenute in quegli anni e contrastare la presunzione di reddito non dichiarato.
- La prova deve essere valutata nel suo insieme: documentazione bancaria, liquidazione di polizze, disponibilità patrimoniali e disinvestimenti possono concorrere a dimostrare la provenienza delle somme e la loro sufficienza rispetto alle spese contestate.
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