Sentenza del 23/03/2016 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Pavia
IRPEF - GIUDICI TRIBUTARI - COMPENSI - Erogazione successiva al 12 gennaio dell'anno di maturazione - Tassazione separata - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il principio riportato, tali compensi sono soggetti a tassazione separata quando vengono corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Il testo non consente di ricostruire l’esito processuale specifico, le statuizioni sulle spese o l’identità della parte vittoriosa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il testo riporta soltanto il principio di diritto, senza indicare le parti, l’atto impugnato, gli importi o le circostanze del caso concreto. La questione riguarda il regime IRPEF applicabile ai compensi dei componenti delle Commissioni tributarie pagati dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione: se debbano essere assoggettati a tassazione separata.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina generale della tassazione separata si applica ai compensi dei componenti delle Commissioni tributarie se questi sono corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Art. 39, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 142/2014; di conseguenza, per il regime dei compensi in questione va applicata la disciplina generale dell’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR.
Sentenza della Corte costituzionale n. 142/2014
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, d.l. 98/2011, determinando l’applicazione della disciplina generale sulla tassazione separata.
Massime di principio
- Per stabilire il regime fiscale dei compensi dei componenti delle Commissioni tributarie occorre confrontare la data del pagamento con il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
- Se il pagamento avviene dopo tale data, i compensi rientrano nella tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, in applicazione della disciplina generale richiamata dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale.
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