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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Pavia

IRPEF - GIUDICI TRIBUTARI - COMPENSI - Erogazione successiva al 12 gennaio dell'anno di maturazione - Tassazione separata - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il principio riportato, tali compensi sono soggetti a tassazione separata quando vengono corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. Il testo non consente di ricostruire l’esito processuale specifico, le statuizioni sulle spese o l’identità della parte vittoriosa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo riporta soltanto il principio di diritto, senza indicare le parti, l’atto impugnato, gli importi o le circostanze del caso concreto. La questione riguarda il regime IRPEF applicabile ai compensi dei componenti delle Commissioni tributarie pagati dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione: se debbano essere assoggettati a tassazione separata.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    La disciplina generale della tassazione separata si applica ai compensi dei componenti delle Commissioni tributarie se questi sono corrisposti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.

  • Art. 39, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 142/2014; di conseguenza, per il regime dei compensi in questione va applicata la disciplina generale dell’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 142/2014

    La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, comma 5, d.l. 98/2011, determinando l’applicazione della disciplina generale sulla tassazione separata.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale dei compensi dei componenti delle Commissioni tributarie occorre confrontare la data del pagamento con il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione.
  • Se il pagamento avviene dopo tale data, i compensi rientrano nella tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, in applicazione della disciplina generale richiamata dopo la declaratoria d’illegittimità costituzionale.

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