Cassazione Civile, Ordinanza n. 36082/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse relativa all'anno 2010, qualificandola come soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per suo conto. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, per le annualità antecedenti al 2011 l'imposta non poteva gravare sul bookmaker estero, poiché l'illegittimità costituzionale aveva escluso l'assoggettamento delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Denunciava quindi un'errata applicazione dei principi costituzionali, la confusione tra posizione del gestore principale e quella del terzo operante per conto suo, e chiedeva anche la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che, per l'anno 2010, l'imposta unica era dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione, in quanto soggetto che gestisce le scommesse, e che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardava solo la posizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, per l'impossibilità di traslare retroattivamente il carico fiscale. Ha inoltre escluso la necessità di sospensione o di rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia che non ravvisa discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. Spese compensate per la sopravvenuta definizione dei temi controversi da parte della giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria; disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'imposta unica sulle scommesse è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, anche se relativi a eventi svolti all'estero.
Individua come soggetti passivi coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la Corte richiama la lettura fornita dalla normativa interpretativa del 2010.
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66
Ha chiarito che l'imposta unica è comunque dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi o di soggetti ubicati all'estero; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale essa è svolta è obbligato in solido.
d.m. 10 marzo 2006 n. 111, art. 16
Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 644, lett. g)
Richiamata per descrivere la base imponibile forfetaria dell'imposta unica.
art. 267 TFUE
Invocato dalla ricorrente per chiedere rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha ritenuto non necessario adire la Corte di giustizia.
art. 53 Cost.
La Corte costituzionale aveva fondato l'illegittimità parziale della disciplina sulla violazione della capacità contributiva per l'impossibilità di traslare l'imposta retroattivamente alle ricevitorie.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è collegato all'organizzazione e gestione del servizio di gioco, non alla singola giocata in sé.
- Il soggetto passivo dell'imposta è chi gestisce le scommesse, anche se opera senza concessione o dall'estero, e la previsione normativa interpretativa del 2010 si applica anche ai rapporti già sorti e protratti nel tempo.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che esclude l'assoggettamento delle ricevitorie per il periodo anteriore al 2011 non elimina la soggettività passiva del bookmaker, ma incide solo sulla posizione delle ricevitorie e sulla loro impossibilità di traslare retroattivamente il tributo.
- La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è fondata sulla partecipazione di entrambi alla realizzazione del presupposto d'imposta e non configura una responsabilità dipendente del bookmaker dalla sorte della ricevitoria.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale quando la Corte di giustizia abbia già chiarito che la disciplina nazionale si applica indistintamente a operatori nazionali ed esteri e non introduce una restrizione alla libertà di stabilimento o prestazione dei servizi.
- Quando l'orientamento della Corte di cassazione si consolida solo dopo la proposizione del ricorso, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla sopravvenuta definizione dei temi controversi da parte delle Corti superiori.
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