Cassazione Civile, Ordinanza n. 30694/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una società correntista volta ad accertare la nullità, illegittimità e inefficacia di varie condizioni economiche applicate a conti correnti di corrispondenza, tra cui interessi debitori e creditori, spese, commissione di massimo scoperto e valute, nonché dall'ulteriore domanda di accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dalla banca per effetto dell'anatocismo, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il rigetto era stato confermato perché la società non avrebbe assolto né l'onere di allegazione specifica né quello probatorio, avendo prodotto soltanto estratti conto parziali. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) ultrapetizione o pronuncia oltre il devolutum, perché la Corte d'appello avrebbe rigettato la domanda per carenza di allegazione deduttiva nonostante il primo giudice avesse ritenuto tale onere assolto; (2) violazione degli artt. 112, 163 e 183 c.p.c. e omesso esame degli atti, per non avere la Corte d'appello considerato le specifiche contestazioni formulate nella memoria ex art. 183, relative ai contratti bancari e alla mancanza di pattuizioni su varie voci di costo; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla CTU, per avere negato ingresso alla consulenza tecnica pur in presenza di documentazione acquisita; (4) violazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., per avere ritenuto esplorativa la richiesta di esibizione documentale verso la banca, nonostante l'asserita attivazione della correntista; (5) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo di avere provato il fatto negativo della mancata consegna dei contratti e della mancata cooperazione della banca. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la società aveva formulato allegazioni specifiche e che, in tema di ripetizione dell'indebito bancario, non è necessario indicare analiticamente tutte le singole rimesse o voci di addebito, essendo sufficiente l'allegazione delle causali indebite e la domanda di restituzione riferita a un conto e a un periodo determinato; ha accolto, nei limiti della motivazione, il quarto motivo, perché una volta ritenuto assolto l'onere di allegazione non poteva qualificarsi esplorativa la richiesta di esibizione documentale; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non riguardava un'erronea distribuzione dell'onere della prova ma la valutazione del materiale probatorio, oltre a non cogliere la ratio decidendi sulla carenza di allegazione e sulla parzialità degli estratti conto prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento ha riguardato il secondo motivo e, nei limiti indicati, il quarto motivo; il terzo è stato assorbito, mentre il primo e il quinto sono stati dichiarati inammissibili. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito aveva erroneamente escluso l'assolvimento dell'onere di allegazione e, conseguentemente, aveva negato l'ammissibilità dell'ordine di esibizione e della CTU sulla base di una premessa giuridica non corretta.
Norme richiamate
le censure ex art. 360 n. 4 non possono tradursi in un riesame del merito; il vizio di motivazione o di omesso esame deve comunque confrontarsi con la ratio decidendi.
richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta ultrapetizione in appello.
invocato per sostenere la pronuncia oltre il devolutum e il vizio di ultrapetizione.
richiamato nei motivi relativi alla valutazione della prova e alla dedotta violazione del principio di non contestazione.
la sua violazione non è configurabile quando si censura la mera valutazione delle prove, ma solo se il giudice attribuisce a una parte l'onere probatorio in modo erroneo.
richiamato nel primo motivo.
richiamato nel primo motivo in tema di contenuto dell'atto introduttivo e allegazioni.
le allegazioni svolte nella memoria ex art. 183 sono state considerate specifiche e idonee a integrare l'onere di allegazione.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove o si lamenta un erroneo apprezzamento del materiale istruttorio.
richiamati in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile.
richiamato sia quanto alla richiesta di documentazione alla banca sia quale riferimento alle allegazioni sulla mancata consegna dei contratti.
richiamato nel motivo relativo all'ordine di esibizione.
l'ordine di esibizione non è esplorativo se la parte ha già assolto l'onere di allegazione e lo richiede per acquisire documenti rilevanti e specifici.
richiamato nel quarto motivo in relazione ai doveri di lealtà e collaborazione processuale.
richiamato per l'attività camerale e il deposito delle memorie.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata quale parametro di legittimità della pattuizione degli interessi e delle condizioni economiche del rapporto di conto corrente.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito bancario, l'attore correntista non deve indicare analiticamente tutte le singole rimesse o tutte le appostazioni contestate se allega il rapporto, il periodo di riferimento, le causali di indebito e la domanda di restituzione; è sufficiente una contestazione specifica delle condizioni economiche ritenute illegittime, quando supportata dalla documentazione disponibile.
- L'onere di allegazione è distinto dall'onere della prova: il primo riguarda l'indicazione dei fatti costitutivi e delle clausole o addebiti contestati, il secondo la loro dimostrazione; il giudice non può negare l'ammissibilità di mezzi istruttori assumendo la carenza di allegazione quando questa risulti invece adeguatamente svolta.
- La richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è in sé esplorativa se è finalizzata ad acquisire documenti specificamente individuati e rilevanti rispetto a fatti già allegati; può invece essere respinta come esplorativa solo quando manchi una base fattuale sufficiente.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio tra le parti; non ricorre quando la censura investe soltanto la valutazione, l'apprezzamento o la sufficienza delle prove acquisite.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci un error in procedendo deve essere autosufficiente e consentire alla Corte il controllo diretto del vizio processuale mediante la completa indicazione degli atti rilevanti e del loro contenuto essenziale.
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