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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30202/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del DPR 602/1973 e alcune intimazioni di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973, nonché gli atti presupposti indicati nel provvedimento, ottenendo in primo grado l'accoglimento. La CTR del Piemonte ha poi accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittime alcune notifiche delle cartelle di pagamento: per alcune cartelle mancava prova della notificazione, per altre la notifica sarebbe stata eseguita tramite posta privata, per altre ancora la notifica come irreperibile era stata ritenuta nulla. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente in ordine all'illegittimità delle notifiche delle cartelle; con il secondo denuncia violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 e dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.lgs. 58/2011, sostenendo la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata per gli atti tributari nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione mancante o meramente apparente, poiché conteneva la descrizione dei fatti e le ragioni, sia pure concise, della decisione sulle notifiche. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel regime successivo al d.lgs. 58/2011 e prima del completamento della liberalizzazione del 2017, la notifica di atti tributari tramite operatore postale privato munito di licenza individuale era valida; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'impugnazione del fermo e delle cartelle può sanare eventuali nullità notificatorie rispetto a quanto fatto valere. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 DPR 602/1973

    preavviso di fermo amministrativo

    Individua il provvedimento di fermo amministrativo oggetto di impugnazione originaria.

  • art. 50 DPR 602/1973

    Individua le intimazioni di pagamento impugnate dal contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la pretesa nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio di violazione di legge dedotto con riferimento alla disciplina della notificazione delle cartelle via posta privata.

  • art. 26 DPR 602/1973

    È la norma invocata per contestare, e poi ritenuta compatibile nei limiti indicati, la notificazione degli atti impositivi.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. 261/1999

    Nel regime intermedio di liberalizzazione consente la notificazione tramite operatore postale privato munito del titolo abilitativo richiesto.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999

    È il titolo abilitativo che legittima l'operatore postale privato alla notificazione nel periodo considerato.

  • d.lgs. 58/2011

    È richiamato come intervento normativo che ha parzialmente liberalizzato il servizio postale, incidendo sulla validità delle notifiche via posta privata.

  • L. 124/2017

    È richiamata come norma che ha completato la liberalizzazione del servizio postale.

  • art. 26 DPR 602/1973

    È richiamata anche in relazione alla disciplina delle notificazioni degli atti tributari.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando manchi del tutto l'esposizione delle ragioni della decisione o sia impossibile ricostruirne l'iter logico; non basta una motivazione concisa se essa consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale successivo al d.lgs. 58/2011, la notificazione di atti tributari eseguita tramite operatore postale privato è valida se l'operatore è munito della licenza individuale richiesta dalla legge.
  • L'inesistenza della notificazione a mezzo posta privata costituisce un'ipotesi residuale, limitata ai casi in cui difetti radicalmente il titolo abilitativo o il modello legale della notificazione.
  • L'impugnazione del fermo amministrativo e delle cartelle indicate nel provvedimento può incidere sulla sanatoria delle eventuali nullità notificatorie dedotte con riferimento agli atti oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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