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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22170/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del GIP di Verona del 19/02/2021 che, pur avendo applicato la pena per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e c.2-bis) per fatto commesso il 24/01/2020 con tasso alcolemico pari a 2,7 g/l), ha disposto la sola sospensione della patente per due anni anziché la revoca obbligatoria prevista dall'art.186 c.2-bis in caso di incidente provocato da conducente con tasso superiore a 1,5 g/l. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge per l'omessa revoca della patente e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, anche in caso di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente prevista dall'art.186 c.2-bis quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato la sospensione della patente (eliminata) e nella parte in cui ha omesso di disporre la revoca, applicando direttamente la revoca della patente ai sensi dell'art.620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    la patente di guida è sempre revocata

    La Corte interpreta il comma 2-bis come imponendo la revoca obbligatoria della patente quando il conducente, in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, provoca un incidente; la disposizione trova applicazione anche se il fatto è stato sanzionato con patteggiamento e non è attenuabile dalla riconosciuta prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti.

  • art. 186 comma 2 quater Codice della Strada (come sostituito dal D.L. 3/8/2007 n.117)

    le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al citato art. 186, commi 2 e 2 bis, si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti

    Stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie sono dovute anche quando la pena viene applicata con patteggiamento; il giudice non può escluderle in forza dell'accordo tra le parti.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza applicativa di pena concordata dalle parti

    La giurisprudenza richiamata (Sez. Un.) interpreta l'art.444 nel senso che, anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato, indipendentemente dall'accordo delle parti.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Consente che con il ricorso per cassazione siano dedotte anche l'illegalità delle pene accessorie applicate nella sentenza di patteggiamento, consentendo la censura dell'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di Cassazione, quando il tema decidendum è risolto in sede di legittimità e non richiede nuovi accertamenti, ad annullare senza rinvio e ad applicare direttamente la sanzione accessoria omessa.

  • Sez. Un. n. 21369/2019 (giurisprudenza)

    Ha chiarito l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento per errori relativi alle sanzioni amministrative accessorie.

  • Sez. Un. n. 8488/1998 (Bosio) e successive pronunce di legittimità

    Consolidata giurisprudenza che impone l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di legge anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se non oggetto dell'accordo.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art.444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; esse non sono derogabili dall'accordo tra le parti.
  • Per la fattispecie aggravata di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che ha determinato un incidente, l'art.186 c.2-bis impone la revoca obbligatoria della patente, anche se nel bilanciamento delle circostanze le attenuanti generiche risultino equivalenti o prevalenti.
  • L'illegalità o l'omissione delle pene accessorie in una sentenza di patteggiamento è censurabile in Cassazione (ai sensi di art.448 c.2-bis e della giurisprudenza delle Sez. Un.), e il PG può proporre ricorso per tale motivo.
  • La Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e applicare direttamente la sanzione accessoria omessa (art.620 c.p.p.), evitando un nuovo giudizio.
  • Il comportamento da valutare ai fini delle sanzioni accessorie è l'esistenza dell'aggravante oggettiva (es. incidente causato con elevato tasso alcolemico): la presenza di attenuanti penali non incide sull'obbligatorietà della sanzione amministrativa prevista per quella aggravante.

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