Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2005, relativo a IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva riunito l’appello della società e quello di un soggetto che aveva agito in proprio, dichiarando la nullità della decisione di primo grado per asserita violazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto e rimettendo gli atti al primo giudice. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo, denunciando la violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla capacità processuale, per avere la CTR ritenuto legittimato all’impugnazione in proprio un soggetto che non aveva partecipato al giudizio di primo grado e che non era titolare della legittimazione sostanziale sulla pretesa tributaria emersa dall’avviso; il secondo, censurando la dichiarazione di nullità per mancata notificazione dell’avviso di udienza a un soggetto che non era parte del giudizio di primo grado e quindi non aveva diritto a riceverlo; il terzo, in via subordinata, contestando la rimessione al primo giudice per una ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dalla legge processuale tributaria. Il controricorrente ha resistito, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, ma tale eccezione è stata respinta.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha accolto unitariamente il primo e il secondo motivo, affermando che il soggetto che aveva agito in proprio non era legittimato ad impugnare la sentenza della CTP, poiché non era stato parte del giudizio di primo grado, non aveva un interesse giuridicamente rilevante ma soltanto di mero fatto, e non era litisconsorte necessario nel contenzioso instaurato dalla società. Ha inoltre osservato che il soggetto avrebbe potuto far valere le proprie difese solo in relazione a un eventuale avviso di accertamento notificato nei suoi confronti. La questione di legittimità costituzionale sollevata è stata dichiarata inammissibile e comunque infondata. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per escludere che il soggetto non parte del giudizio di primo grado fosse legittimato all’impugnazione o potesse essere considerato litisconsorte necessario nel processo tributario instaurato dalla società
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato unitamente alle norme sulla capacità processuale per censurare la decisione della CTR sulla legittimazione del soggetto ad appellare in proprio
richiamato per sostenere l’assenza di legittimazione processuale del soggetto non parte del giudizio di primo grado
art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo per contestare la nullità dichiarata dalla CTR per mancato avviso di fissazione dell’udienza
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo per sostenere che la rimessione al primo giudice non fosse consentita nel caso in esame
richiamato nel terzo motivo in relazione al litisconsorzio necessario, escluso dalla Corte nel caso concreto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del vizio processuale dedotto con tutti i motivi di ricorso
la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte lo interpreta nel senso che non attribuisce, nella vicenda, legittimazione autonoma all’ex amministratore/socio a impugnare in proprio la sentenza resa tra società e fisco
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo a un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, il socio o ex amministratore non è automaticamente legittimato ad impugnare in proprio la sentenza resa tra società e amministrazione finanziaria, se non è stato parte del giudizio di primo grado e non è titolare della posizione sostanziale direttamente incisa dall’atto impositivo.
- L’interesse ad agire richiesto per l’impugnazione deve essere un interesse giuridicamente rilevante e attuale, non un mero interesse di fatto derivante da possibili riflessi economici o di responsabilità indiretta.
- La qualità di socio o di amministratore di una società a ristretta base sociale non comporta, di per sé, la configurabilità di un litisconsorzio necessario nel giudizio promosso dalla società avverso il proprio avviso di accertamento.
- Eventuali difese personali del socio o dell’amministratore possono essere fatte valere pienamente solo nel giudizio concernente un eventuale avviso di accertamento notificato direttamente nei suoi confronti.
- La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio non può essere dichiarata sulla base della mancata partecipazione di un soggetto che non era parte del giudizio di primo grado e che non era litisconsorte necessario.
- Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se non sono specificate in modo adeguato le ragioni di contrasto con la Carta fondamentale; in ogni caso, non è fondata quando l’ordinamento consente al soggetto di difendersi pienamente nel giudizio a lui diretto.
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