Cassazione Penale, Ordinanza n. 23535/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., rilevando che i motivi dedotti erano non consentiti dalla legge perché attinenti alla motivazione sulla responsabilità e alla pena concordata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in applicazione del concordato sanzionatorio tra le parti. Il ricorrente deduceva, in sintesi, la mancanza di motivazione in punto di responsabilità e contestava la pena applicata, ritenendola illegittima. La Corte di cassazione ha rilevato però che tali censure non erano consentite, perché incompatibili con l'avvenuto accordo sulla pena; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha inoltre precisato che la pena concordata può dirsi "illegale" solo quando ecceda i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie, oppure quando si traduca surrettiziamente in un cumulo materiale di pene, ipotesi non ravvisabili nel caso concreto.
Norme richiamate
La sentenza resa a seguito di concordato sanzionatorio non è utilmente censurabile con motivi incompatibili con l'accordo intervenuto tra le parti.
I limiti generali di pena costituiscono parametro per verificare l'illegalità della sanzione.
artt. 65 c.p. e 71 e seguenti c.p.
La pena è illegale solo se supera i limiti edittali generali previsti dal codice penale o i limiti stabiliti per la specifica fattispecie.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può fondarsi su censure incompatibili con l'accordo sanzionatorio, come la contestazione della motivazione sulla responsabilità o della pena pattuita.
- La nozione di pena "illegale" è di stretta interpretazione e ricorre solo quando la sanzione superi i limiti edittali generali o speciali, oppure quando sia costruita in modo da equivalere surrettiziamente a un cumulo materiale di pene.
- In presenza di pena concordata legittimamente nei limiti di legge, il ricorso che deduca vizi estranei ai profili consentiti dalla disciplina del concordato è inammissibile de plano.
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